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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32155/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p., per avere, mentre si trovava a bordo della propria imbarcazione in area riservata alla balneazione, reagito con espressioni offensive nei confronti di militari della Guardia costiera che gli avevano chiesto di esibire i documenti di identità e la documentazione necessaria al controllo, alla presenza di altre persone. La Corte d'appello aveva confermato la condanna. Con il ricorso principale, l'imputato ha dedotto l'omessa risposta alla richiesta di dichiarare la prescrizione del reato, sostenendo che la prescrizione fosse maturata nelle more del giudizio d'appello e chiedendo di superare l'interpretazione delle Sezioni Unite sulla disciplina transitoria della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla cosiddetta riforma Orlando. Con motivi aggiunti, proposti dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, l'imputato ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche al reato di oltraggio, in via subordinata la proposizione di una questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude tale reato, ovvero la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insussistente l'interesse a contestare l'omessa pronuncia sulla prescrizione, poiché il reato, commesso il 19 agosto 2017, non era prescritto alla data della sentenza d'appello del 14 ottobre 2025. Il termine ordinario di sette anni e sei mesi, che sarebbe scaduto il 19 febbraio 2025, doveva infatti essere incrementato del periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla disciplina della cosiddetta riforma Orlando, applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 secondo le Sezioni Unite. La Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo aggiunto relativo alla particolare tenuità del fatto: poiché al momento della commissione del reato l'oltraggio non era ancora incluso tra i reati ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata già in appello. Non era inoltre possibile riconoscere d'ufficio la causa di non punibilità in cassazione, poiché il ricorso non era ammissibile e i presupposti della particolare tenuità non risultavano immediatamente rilevabili senza ulteriori accertamenti fattuali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La norma incrimina l'oltraggio a pubblico ufficiale; il fatto contestato consisteva nell'avere rivolto espressioni offensive a militari della Guardia costiera, alla presenza di altre persone, durante un controllo.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel relativo periodo di vigenza, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La cosiddetta riforma Orlando impone, per i reati commessi nel periodo indicato, di computare anche un periodo di sospensione della prescrizione di un anno e sei mesi.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    La successiva disciplina non ha abrogato con effetto retroattivo la sospensione della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    La disciplina successiva non ha eliminato con effetto retroattivo la sospensione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della riforma Orlando; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera invece la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto deve essere dedotta tempestivamente quando applicabile; il riconoscimento d'ufficio in cassazione presuppone un ricorso ammissibile e la immediata rilevabilità dei relativi presupposti dagli atti, senza ulteriori accertamenti fattuali.

  • legge 14 giugno 2019, n. 53, convertita con legge n. 77 del 2019

    Ha introdotto successivamente al fatto l'ostatività dell'oltraggio rispetto alla causa di non punibilità per particolare tenuità; tale disciplina successiva non può essere applicata retroattivamente al fatto commesso il 19 agosto 2017.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis avrebbe dovuto essere formulata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 336 e 337 c.p.

    Sono richiamati in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ne avrebbe escluso l'ostatività rispetto alla particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che tale pronuncia non decideva direttamente sull'oltraggio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando denuncia l'omessa valutazione di un motivo di appello manifestamente infondato ab origine, poiché l'eventuale accoglimento non potrebbe produrre alcun risultato favorevole nel successivo giudizio di rinvio.
  • Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina dell'art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, compreso il periodo di sospensione della prescrizione di un anno e sei mesi; tale disciplina non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
  • La particolare tenuità del fatto deve essere dedotta nel giudizio di merito quando la relativa disciplina è applicabile al fatto; la successiva introduzione di un divieto per una determinata fattispecie non può operare retroattivamente in senso sfavorevole, in forza dei principi sulla successione delle leggi penali nel tempo.
  • La Corte di cassazione non può riconoscere d'ufficio la particolare tenuità del fatto quando il ricorso è inammissibile o quando la verifica dei presupposti richiede ulteriori accertamenti fattuali; tali presupposti devono essere immediatamente rilevabili dagli atti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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