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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32156/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La ricorrente aveva stipulato due contratti di factoring pro soluto con due società poi interessate da sequestro e confisca di prevenzione delle partecipazioni sociali. Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non consentiva l'ammissione dei crediti chirografari, aveva chiesto l'ammissione al passivo ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012. In una precedente decisione, la Corte di cassazione aveva ritenuto tempestiva la domanda e aveva affermato la conservazione degli effetti della domanda proposta davanti al giudice civile, escludendo che il credito fosse sorto soltanto quando era divenuto esigibile e negando che ricorresse litispendenza tra articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario. In sede di rinvio, il Tribunale di Palermo ha dichiarato salvi gli effetti della domanda, ma ha rinviato la decisione sull'ammissione, disponendo l'acquisizione dell'esito del giudizio civile ancora pendente sulla declaratoria di incompetenza, in considerazione del possibile contrasto tra pronunce sul medesimo rapporto creditorio e richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i crediti controversi o derivanti da fatto illecito, il giudice della prevenzione è vincolato all'accertamento dell'an e del quantum compiuto in altro procedimento. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sull'ammissione dei crediti nelle procedure di prevenzione, delle norme del codice antimafia, dei principi costituzionali e sovranazionali sulla tutela del creditore in buona fede, nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che il giudice penale potesse esaminare il credito e che non fosse necessario attendere la definizione del giudizio civile, distinguendo il proprio credito contrattuale dalla fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite. In subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale e questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il decreto impugnato aveva natura meramente interlocutoria, poiché si era limitato a rinviare la decisione e a disporre l'acquisizione di informazioni sull'esito del giudizio civile, senza adottare una statuizione definitoria o attualmente lesiva dei diritti della ricorrente. In applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, tale provvedimento non era autonomamente impugnabile. Mancava inoltre, allo stato, un interesse concreto a ricorrere, restando possibile riproporre le questioni all'esito della decisione del Tribunale di Palermo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 194 ss., legge n. 228 del 2012

    Disciplina la domanda di ammissione dei crediti nella procedura di prevenzione; la sentenza non esamina nel merito i presupposti sostanziali dell'ammissione, perché dichiara inammissibile il ricorso contro un provvedimento interlocutorio.

  • artt. 52 ss. d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamati nel quadro della disciplina dei diritti dei terzi e dell'ammissione dei crediti nelle misure di prevenzione patrimoniali.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al giudizio di rinvio conseguente a una precedente pronuncia di annullamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato civile; non esaminato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo.

  • art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente in tema di domande tardive; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 8 direttiva 2014/42/UE

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi in buona fede; la Corte non ha esaminato la questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 24 direttiva 2024/1260/UE

    Richiamato dalla ricorrente in tema di garanzie e mezzi di ricorso dei terzi titolari di diritti patrimoniali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 17 CDFUE

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà e dei diritti di credito; non esaminato nel merito.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela giurisdizionale effettiva; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice della prevenzione che si limiti a rinviare la decisione sull'ammissione del credito e a disporre l'acquisizione dell'esito di un procedimento pendente, senza definire la domanda né adottare statuizioni attualmente lesive, ha natura meramente interlocutoria e non è autonomamente impugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
  • In assenza di una statuizione definitoria o concretamente lesiva, il ricorrente non ha un interesse attuale a impugnare il provvedimento interlocutorio; le questioni potranno essere riproposte contro la decisione conclusiva del procedimento.
  • La Corte di cassazione non può procedere alla valutazione di merito delle censure rivolte contro un provvedimento interlocutorio non autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

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