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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32154/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione di hashish a fini di spaccio, deducendo due motivi. In primo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel testo previgente alla riforma Cartabia. La citazione per il giudizio d'appello era stata notificata al difensore il 3 novembre 2025, mentre il tentativo di notifica all'imputato presso il domicilio dichiarato, eseguito il 6 novembre 2025, aveva avuto esito negativo perché il destinatario sarebbe risultato non più abitante in quel luogo. Il ricorrente ha sostenuto che il domicilio dichiarato fosse ancora valido, come risultante dal certificato di residenza, e che non fossero state svolte ricerche sufficienti per dimostrare l'effettiva inidoneità o insufficienza del domicilio. Ha qualificato il vizio come nullità assoluta. In secondo luogo, ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la detenzione di 250 grammi di hashish, tenuto conto del non elevato grado di purezza e dell'assenza di una valutazione concreta dell'offensività, avrebbe potuto rientrare nell'ipotesi del fatto di lieve entità. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il dato ponderale e il numero delle dosi medie ricavabili non costituiscono criteri automaticamente decisivi, nonché la modifica legislativa del comma 5 relativa alla non occasionalità della condotta. La Corte di cassazione ha esaminato e ritenuto fondato il primo motivo; il testo disponibile non espone una decisione specifica sul secondo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla notificazione dell'atto di citazione per il giudizio d'appello. Ha affermato che il sistema delle notifiche penali richiede sia la regolarità formale della sequenza notificatoria sia la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, senza che l'una possa sostituire o compensare l'altra. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Il testo disponibile non indica se il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi anche sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, né contiene una decisione definitiva sulla responsabilità penale o sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    nel testo previgente alla riforma Cartabia

    La validità della notificazione al difensore, secondo il regime applicabile indicato nel ricorso, presuppone l'effettiva inidoneità o insufficienza del domicilio dichiarato; la mera relata negativa non esonera dall'espletamento delle ricerche necessarie.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma indicata quale disposizione incriminatrice della detenzione di hashish a fini di spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione concreta e complessiva dell'offensività; il dato ponderale e il numero delle dosi medie ricavabili non sono automaticamente decisivi.

  • art. 161 c.p.p.

    Il sistema delle notifiche deve assicurare, oltre alla regolarità formale, la conoscenza effettiva del processo, senza reciproche surroghe tra i due requisiti.

  • art. 420-bis c.p.p.

  • d.l. 15 settembre 2023, n. 123

    Ha modificato l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 introducendo il riferimento alla non occasionalità della condotta.

  • legge 13 novembre 2023, n. 159

    Ha convertito con modificazioni il d.l. 15 settembre 2023, n. 123.

Massime di principio

  • Nel processo penale, la regolarità formale della sequenza notificatoria e la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato sono requisiti distinti e cumulativi: la prova della conoscenza effettiva non sana il mancato rispetto delle formalità prescritte, né queste ultime possono essere sostituite dalla sola conoscenza di fatto.
  • Quando una notificazione presso il domicilio dichiarato ha esito negativo, la notificazione al difensore secondo il regime applicabile richiede che sia verificata l'effettiva inidoneità o insufficienza del domicilio, mediante le ricerche necessarie; la mera indicazione che il destinatario non è stato rinvenuto non è di per sé sufficiente.
  • La qualificazione di una condotta relativa a sostanze stupefacenti come fatto di lieve entità deve fondarsi su una valutazione complessiva e concreta dell'offensività, senza attribuire valore automatico né al peso della sostanza né al numero delle dosi medie ricavabili.
  • Il giudice chiamato a valutare l'ipotesi del fatto di lieve entità deve considerare congiuntamente, tra gli elementi rilevanti, il quantitativo, il grado di purezza e le ulteriori caratteristiche concrete della condotta, motivando criticamente la scelta qualificatoria.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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