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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17284/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria di fondo conveniva in giudizio la vicina chiedendo la demolizione o l'arretramento di alcuni manufatti che assumeva costruiti a distanza illegale dal confine e dai propri fabbricati, oltre al risarcimento dei danni e, in subordine, la chiusura di vedute aperte sul suo fondo. La convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per far accertare l'usucapione del diritto a mantenere le proprie costruzioni a distanza non regolamentare e, a sua volta, chiedeva la demolizione o l'arretramento di manufatti della controparte che assumeva lesivi delle distanze e dello scolo delle acque. In primo grado il tribunale riteneva regolari, sotto il profilo delle distanze, le costruzioni della convenuta e accoglieva solo in parte le riconvenzionali, ordinando alla attrice la demolizione di un manufatto adibito a deposito. In appello la soccombente censurava, tra l'altro, l'erronea applicazione del regolamento edilizio comunale per avere la corte territoriale collocato il garage oggetto dell'ordine demolitorio in zona rurale anziché urbana, con conseguente applicazione della distanza di tre metri dal confine invece che del solo intervallo di sei metri tra fabbricati; deduceva inoltre l'omessa considerazione della prevenzione del proprio fabbricato e la mancata regolazione delle spese. La resistente proponeva ricorso incidentale deducendo l'omessa pronuncia sul risarcimento del danno e l'erronea compensazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale: la corte d'appello avrebbe dovuto considerare documenti decisivi che collocavano il garage in zona urbana, verificando quindi soltanto il rispetto della distanza di sei metri tra fabbricati prevista per tale zona, e non della distanza dal confine riservata alla zona rurale. Ha invece respinto il primo motivo del ricorso incidentale perché la domanda risarcitoria non risultava specificamente devoluta in appello; ha dichiarato assorbito il motivo sulle spese. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra composizione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della proprietaria soccombente in appello, cassando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. Ha respinto il primo motivo del ricorso incidentale della controparte, ritenendo che sulla domanda risarcitoria non vi fosse stata una specifica devoluzione in appello, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo alle spese. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare la controversia, partendo dalla corretta qualificazione urbanistica del manufatto come ubicato in zona urbana, e regolare anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il ricorso principale è stato letto come denuncia di errata sussunzione della fattispecie nella disciplina edilizia comunale

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro invocato per l'omessa pronuncia e per la doglianza sulle spese nel ricorso incidentale

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice omette di pronunciare su una domanda specificamente proposta e devoluta in appello

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la compensazione delle spese, poi assorbita dal rinvio

  • art. 92 c.p.c.

    norma evocata in tema di compensazione delle spese di lite

  • art. 905 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito in tema di distanze per le vedute, ma la Cassazione non fonda su tale disposizione la decisione

  • art. 10 regolamento edilizio comunale del Comune di Sant'Elia Fiumerapido

    per la zona urbana rinvia alla disciplina della L. n. 1684/1962, prevedendo l'intervallo di isolamento tra fabbricati

  • art. 23 regolamento edilizio comunale del Comune di Sant'Elia Fiumerapido

    per la zona rurale prescrive la distanza minima di tre metri dal confine oltre a quella tra fabbricati

  • art. 6 L. n. 1684/1962

    richiamata dal regolamento comunale per la zona urbana, impone l'intervallo di sei metri tra fabbricati

  • art. 9 L. n. 122/1989

    menzionato nella motivazione della sentenza impugnata per escluderne l'operatività nel caso concreto, perché riferito a specifiche ipotesi di autorimessa

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda distanze legali o edilizie, il giudice di merito deve individuare correttamente la disciplina applicabile in base alla concreta ubicazione del manufatto; un errore nella qualificazione urbanistica può determinare l'erronea applicazione della regola sulle distanze.
  • Se esistono documenti urbanistici e concessori decisivi, il giudice non può trascurarli né affidarsi esclusivamente a un'elaborazione tecnica erronea quando essi attestano un dato rilevante per la decisione.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sussiste solo se la domanda o eccezione è stata specificamente devoluta al giudice dell'impugnazione; il mero richiamo generico alle conclusioni di primo grado non basta.
  • La censura sulle spese di lite resta assorbita quando la sentenza è cassata con rinvio e il giudice di merito dovrà nuovamente definire l'esito complessivo della lite.
  • Nei giudizi sulle distanze tra costruzioni, la distinzione tra distanza dal confine e distanza tra fabbricati è decisiva e la scelta della norma applicabile dipende dalla zona urbanistica in cui ricade il manufatto.

Come è indicizzato

MaterieConformità urbanistica e catastaleCompravendita immobiliareProveImpugnazioniSpese di lite
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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