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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04502/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di condotte attinenti alla circolazione/commercializzazione di sigarette contraffatte. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 191, 247, 352 e 354 c.p.p., sostenendo l'illegittimità della perquisizione e la conseguente inutilizzabilità del sequestro. Con il secondo motivo ha censurato, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474, comma 2, c.p. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43/1973, assumendo che, per la specifica condotta, tale ipotesi sarebbe oggi depenalizzata. Con il quarto motivo ha censurato la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., ritenendola dovuta in ragione delle caratteristiche del caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità perché non dedotto previamente in appello e comunque involgente accertamenti di fatto non esaminabili per la prima volta in cassazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati privi di specificità, in quanto ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua e lineare; è stato inoltre ribadito che, nel caso concreto, si trattava di sigarette contraffatte, non di prodotti genuini. Il quarto motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la sussistenza dell'attenuante ex art. 648, comma 4, c.p. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, nel caso specifico, la motivazione sul punto è stata ritenuta non illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità degli atti derivanti dalla perquisizione e dal sequestro; la censura è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché non dedotta in appello e perché implica accertamenti di fatto.

  • art. 247 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in tema di perquisizione; il motivo è stato dichiarato non esaminabile in sede di legittimità per mancata previa deduzione in appello.

  • art. 352 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità delle operazioni di perquisizione; la Corte ha escluso la proponibilità della censura per la prima volta in cassazione.

  • art. 354 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme processuali sulla perquisizione/sequestro; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di previa deduzione e per il necessario accertamento di fatto.

  • art. 474, secondo comma, c.p.

    Norma posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi; la Corte ha rilevato che la motivazione di merito aveva correttamente qualificato le sigarette come contraffatte, non come prodotti genuini.

  • art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973

    La difesa ne ha chiesto la riqualificazione; la Corte ha escluso la fondatezza della censura osservando che la condotta concreta non integrava la diversa ipotesi prospettata e che la questione era già stata esaminata in appello.

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    Richiamato con riferimento all'attenuante di speciale tenuità o al trattamento più favorevole previsto dalla disposizione; la Corte ha affermato che la sua applicazione dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito, qui sorretta da motivazione non illogica.

  • artt. 191, 247, 352, 354 c.p.p.

    Nel loro complesso sono stati evocati per contestare la legittimità della prova derivante dalla perquisizione e dal sequestro; la Corte ha negato l'esame della doglianza in quanto nuova e fattuale.

  • art. 474 c.p.

    Richiamato nel corpo della decisione quale fattispecie contestata e oggetto del secondo motivo di ricorso.

  • d.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-bis

    Richiamato quale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalla difesa ma disattesa dalla Corte.

Massime di principio

  • In cassazione non sono proponibili, come regola, censure fondate su questioni di fatto o su eccezioni processuali che non risultino previamente dedotte in appello, salvo che emergano direttamente dagli atti e non richiedano nuovi accertamenti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente riproduttive di quelle già esaminate e disattese in appello sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato che i beni oggetto della condotta sono contraffatti in sé e non semplicemente genuini provenienti da diversa circolazione, non è configurabile una diversa riqualificazione fondata sulla tesi del prodotto genuino.
  • La valutazione dei presupposti per il riconoscimento di un'attenuante rimessa alla discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per una diversa lettura del fatto.
  • La motivazione che valorizzi il valore della merce e il rischio per la salute dei consumatori può sorreggere il diniego di un trattamento attenuato per la commercializzazione di prodotti contraffatti o non sottoposti a controllo di qualità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro la famigliaDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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