Cassazione Civile, Ordinanza n. 21298/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da lavori stradali eseguiti dal comune nel 1991, che avrebbero provocato infiltrazioni di acque piovane e fognarie in un compendio di proprietà privata composto da terreno e fabbricato. I proprietari avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti, indicati in primo grado come mancati redditi da mancata fruizione dell’immobile e danni ai locali abitativi. Il tribunale aveva riconosciuto una parte delle pretese, liquidando il danno sulla base della consulenza tecnica, e aveva ritenuto prescritte solo le pretese anteriori al 31 agosto 1999. In appello il comune aveva censurato, tra l’altro, la condanna al risarcimento del danno da mancata coltivazione del terreno, sostenendo che tale voce non era mai stata domandata dagli attori, e aveva contestato il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione anche con riguardo al danno al fabbricato. La corte d’appello, in parziale riforma, aveva escluso il danno da mancato reddito dell’immobile, ma aveva riconosciuto il danno alle coltivazioni e aveva negato la prescrizione del credito per il risanamento del fabbricato, ritenendo i danni permanenti e in continuo accrescimento. Con il ricorso per cassazione il comune ha denunciato: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di appello relativi all’inesistenza della domanda di danno da mancata coltivazione e all’incoerenza della sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2934, 2935, 2943 e 2947 c.c.) e vizio motivazionale, assumendo che la diffida ricevuta nel 1999 non conteneva una vera domanda di risarcimento e che, comunque, il credito per il risanamento del fabbricato era stato erroneamente ritenuto imprescrittibile; 3) ulteriore omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per avere la corte d’appello riconosciuto il danno da coltivazione nonostante la mancanza di domanda specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso; il primo motivo è stato dichiarato assorbito. È stata cassata la sentenza impugnata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché decida attenendosi ai principi indicati dalla Suprema Corte, anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Cassazione ha rilevato che la corte territoriale non poteva riconoscere il danno da colture in assenza di una specifica domanda risarcitoria e che, quanto al danno al fabbricato, aveva erroneamente escluso la prescrizione senza applicare il principio secondo cui, nei danni da illecito permanente, il risarcimento per equivalente decorre di volta in volta "de die in diem" per i singoli pregiudizi via via verificatisi.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su domande o voci di danno non ritualmente proposte dalle parti; la violazione è deducibile come error in procedendo e consente alla Cassazione l’esame diretto degli atti processuali.
La denuncia di nullità per omessa pronuncia consente il controllo diretto degli atti del giudizio di merito da parte della Corte di cassazione.
Richiamato insieme alle altre norme sulla prescrizione quale base dogmatica dell’eccezione sollevata dal comune.
Richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento.
Richiamato in relazione agli atti interruttivi della prescrizione; la Corte valuta se la diffida del 31 agosto 1999 contenesse o meno una richiesta risarcitoria idonea.
Richiamato per la disciplina della prescrizione del risarcimento del danno aquiliano.
Massime di principio
- Il giudice di merito non può attribuire una voce di danno diversa o ulteriore rispetto a quella specificamente domandata, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In sede di legittimità, la deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti processuali per verificare l’effettiva proposizione della domanda o del motivo di appello.
- Nei casi di illecito permanente che incida su un immobile, la condotta illecita si identifica nel mantenimento dello stato di fatto antigiuridico; la prescrizione dell’azione di rimozione non decorre dall’originaria realizzazione dell’opera, ma dal perdurare della situazione illecita.
- Il risarcimento per equivalente dei danni progressivamente prodotti da un illecito permanente decorre separatamente per ciascun pregiudizio via via maturato, secondo il criterio "de die in diem".
- Quando la corte di merito riconosce il risanamento di un bene danneggiato, deve individuare con precisione la cessazione della condotta dannosa e applicare coerentemente il regime della prescrizione ai singoli danni maturati nel tempo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21214/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21219/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21220/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21227/2024 del 30/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →