Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa tributaria comunale per TARI 2016 relativa a una superficie utilizzata dalla contribuente. In origine il Comune aveva emesso un sollecito di pagamento poi annullato in autotutela perché la superficie era stata classificata in una categoria tariffaria errata; fu quindi emesso un nuovo sollecito con diversa classificazione e, successivamente, un avviso di accertamento per omesso versamento. La contribuente aveva contestato gli atti dinanzi alle commissioni tributarie e la CTR aveva accolto il gravame ritenendo che il secondo sollecito avesse natura di mero avviso bonario e che l'autotutela sostitutiva fosse stata esercitata impropriamente, perché l'atto successivo introduceva un diverso presupposto sostanziale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2, comma 1, D.M. n. 37/1997, 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 conv. in l. n. 656/1994, nonché degli artt. 53 e 97 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità del potere di autotutela sostitutiva. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato una nota congiunta di rinuncia al ricorso e al controricorso, dando atto di un accordo transattivo e della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso per cassazione e al controricorso, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha precisato che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso per cassazione e al controricorso
la rinuncia delle parti, ritualmente sottoscritta e depositata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità
art. 2, comma 1, D.M. n. 37/1997
norma richiamata dal ricorrente come base del potere di autotutela sostitutiva
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 conv. in l. n. 656/1994
norma richiamata dal ricorrente in tema di autotutela sostitutiva
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di imparzialità e buona amministrazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione e al controricorso, quando rituale e accettata, determina l'estinzione del giudizio.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La compensazione integrale delle spese è compatibile con l'estinzione del giudizio conseguente ad accordo transattivo e rinuncia delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25819/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25820/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25833/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25836/2024 del 27/09/2024
- ordinanza_civile · 27 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2024 del 27/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →