Cassazione Penale, Ordinanza n. 20781/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ritenendo il mezzo di impugnazione non consentito nei casi non espressamente previsti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Asti con cui, a seguito di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., era stata determinata una pena in relazione ai reati di concorso nel furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione quanto alla ritenuta applicazione delle circostanze aggravanti, contestandone la correttezza nella sentenza di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto contro una sentenza applicativa di pena nei casi non espressamente previsti e, quindi, era inammissibile senza necessità di formalità.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, avverso la quale il ricorso è esperibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è manifestamente inammissibile per ragioni rilevabili ictu oculi
artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2) e 5), 61, n. 5), c.p.
indicano i reati e le circostanze contestate nella sentenza di patteggiamento, relativi al concorso nel furto aggravato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato dal contenuto dell'atto o dal tipo di provvedimento impugnato, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'impugnazione che investe soltanto la motivazione in punto di circostanze aggravanti, se proposta contro una sentenza di patteggiamento in un caso non consentito, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Come è indicizzato
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