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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03058/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto, in sede di opposizione ex artt. 82, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011, l’incremento del compenso liquidato per l’attività svolta come difensore d’ufficio in un procedimento penale, poiché il giudice aveva omesso di considerare la fase istruttoria/dibattimentale e aveva ridotto i compensi relativi a due procedure esecutive intraprese per il recupero del credito professionale. Il Tribunale, pur accogliendo integralmente l’opposizione e aumentando il compenso, aveva compensato le spese del giudizio sul solo rilievo che il Ministero, rimasto contumace, aveva così accelerato la definizione del processo. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, in presenza di integrale soccombenza del Ministero, le spese dovevano essere poste a carico della parte soccombente e che la contumacia non costituisce ragione idonea a compensarle; ha inoltre censurato l’uso della compensazione in un giudizio in cui era costituita solo una parte, ricordando che, in simile situazione, al più può disporsi l’irripetibilità delle spese della parte costituita verso il contumace soccombente quando la parte costituita sia soccombente.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso. Ha ritenuto errata la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, perché il Ministero era risultato totalmente soccombente e la sua contumacia è un comportamento neutro, non assimilabile ad adesione alle domande né a grave ed eccezionale ragione di compensazione. La Corte ha inoltre osservato che la compensazione delle spese non è configurabile quando sia costituita solo una parte; in tale ipotesi, semmai, si può porre il tema dell’irripetibilità delle spese della parte costituita verso il contumace solo in caso di soccombenza di quella parte. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa rinviata al Tribunale civile di Ravenna, in diversa persona del magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base dell’opposizione al decreto di pagamento dei compensi professionali

  • art. 84 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base dell’opposizione al decreto di pagamento dei compensi professionali

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come norma processuale per l’opposizione al decreto di liquidazione

  • art. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    richiamato come disciplina del rito dell’opposizione

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza e non ha natura sanzionatoria

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge; la contumacia della parte soccombente non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile, la compensazione richiede soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno dell’esigenza che il diritto di difesa non sia vanificato dalla mancata rifusione delle spese

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza: chi perde la controversia è normalmente tenuto a rifondere le spese alla controparte vittoriosa.
  • La contumacia della parte convenuta o resistente è un comportamento processualmente neutro e non equivale né ad adesione alle domande né a ragione sufficiente, di per sé sola, per compensare le spese di lite.
  • La compensazione delle spese processuali è istituto eccezionale e può essere disposta solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non può essere fondata su una mera accelerazione del processo dovuta alla mancata costituzione della controparte.
  • Quando nel giudizio si costituisce una sola parte, non è corretta la compensazione delle spese in senso proprio; la questione va eventualmente affrontata in termini di ripetibilità o irripetibilità delle spese rispetto al contumace, secondo l’esito della lite.
  • In un’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali, l’accoglimento integrale della domanda impone, salvo ragioni legittime di deroga, la condanna del resistente alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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