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Sentenza

Sentenza del 01/03/2016 n. 1153 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento induttivo - Analiticità - Presunzioni semplici - Norme applicabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di una rettifica analitico-induttiva fondata su presunzioni semplici ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, nonché l'applicabilità dell'art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998 alle rettifiche relative a periodi d'imposta anteriori al 2011. Tale disposizione impedisce l'utilizzo di presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti che abbiano dichiarato, anche mediante adeguamento, ricavi o compensi almeno pari al livello di congruità previsto dagli studi di settore, considerando anche gli indici di coerenza, quando l'ammontare dei ricavi o compensi non dichiarati, entro il limite massimo di 50.000 euro, sia pari o superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

La decisione

La sentenza afferma che, sebbene l'art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998 sia stato abrogato, esso continua ad applicarsi alle rettifiche riferite a periodi anteriori al 2011. Pertanto, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, l'Amministrazione finanziaria non può procedere a una rettifica fondata esclusivamente su presunzioni semplici. Il testo fornito non indica espressamente il dispositivo concreto, né specifica se l'avviso di accertamento sia stato annullato o confermato.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 4-bis, legge n. 146/1998

    Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 sono precluse nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità richiesta ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto conto dei valori di coerenza in materia, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, è pari o superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

    La disposizione costituisce una barriera alle rettifiche fondate su presunzioni semplici quando il contribuente risulta congruo rispetto agli studi di settore e ricorrono le soglie quantitative previste. La norma continua ad applicarsi alle rettifiche relative a periodi anteriori alla sua abrogazione.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Rettifica delle dichiarazioni mediante presunzioni semplici.

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione risultano da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, nei limiti stabiliti dalla legge.

  • Art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato tra le norme applicabili in materia di accertamento induttivo; disciplina l'utilizzo di ricostruzioni induttive del reddito in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Per individuare la disciplina applicabile occorre fare riferimento al periodo d'imposta oggetto della rettifica, non esclusivamente alla data in cui l'accertamento viene emesso.
  • L'abrogazione di una norma non elimina necessariamente i suoi effetti sui periodi d'imposta anteriori, se la disciplina continua a operare secondo i principi di successione delle leggi nel tempo.
  • La congruità agli studi di settore, anche ottenuta mediante adeguamento, può impedire una rettifica basata soltanto su presunzioni semplici quando sono rispettate le soglie quantitative previste dalla norma.
  • La preclusione non opera automaticamente per ogni contribuente congruo: devono essere verificati anche il limite massimo di 50.000 euro e la soglia del 40% dei ricavi o compensi dichiarati.
  • In una situazione analoga è necessario distinguere tra accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici e accertamento induttivo puro, verificando quale specifica base normativa sia stata utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.
  • Il testo non consente di ricavare con certezza l'esito processuale concreto; la qualificazione del ricorrente come vincitore deriva dal principio favorevole al contribuente riportato nella massima.

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