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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00089/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Vittorio De Cubellis perché presentato da un difensore (avv. Giancarlo Di Giulio) che, alla data di presentazione dell'atto (7/12/2024), era ormai privo della legittimazione essendosi il cliente nominato altri difensori (nomine rese il 6/12/2024). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 107, comma 3, c.p.p. (con richiamo all'art. 2 c.p. e all'art. 24 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare non solo la data della revoca ma se il difensore fosse venuto a conoscenza della revoca (notifica), poiché in mancanza di tale conoscenza il difensore avrebbe avuto il dovere di impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte di appello secondo cui l'appello era stato proposto da un difensore che aveva perso la legittimazione a seguito della nomina di nuovi difensori comunicata all'ufficio matricola. La Corte ha affermato che l'art. 107 c.p.p. non richiede la notifica della revoca al difensore revocato, bensì la comunicazione all'autorità procedente e la continuità della difesa; pertanto la presentazione dell'appello da parte del difensore revocato (e già sostituito) è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 107 cod. proc. pen.

    il comma 3 statuisce che la rinuncia non ha effetto «finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108»

    La Corte interpreta l'art. 107 nel senso che la efficacia della rinuncia o revoca dipende dalla presenza di un nuovo difensore o dall'esaurimento del termine previsto dall'art. 108; non è richiesta la notifica della revoca al difensore revocato, bensì la comunicazione all'autorità procedente e la garanzia della continuità della difesa a tutela del diritto dell'imputato.

  • art. 107, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiama l'equiparazione tra rinuncia e revoca ai fini dell'applicazione del comma 3: il venir meno del rapporto fiduciario è l'elemento qualificante.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il computo dei termini che possono incidere sull'efficacia della rinuncia/revoca e sulla sostituzione del difensore; rileva ai fini della continuità difensiva ma non impone la notifica al difensore revocato.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente (probabilmente con riferimento ai principi generali), ma non ha mutato l'interpretazione dell'art. 107: la Corte non ha ritenuto che i principi invocati impongano l'obbligo di notificare la revoca al difensore per la legittimazione a impugnare.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa è finalizzato a tutelare l'imputato e che la disciplina della revoca mira a garantire la continuità della difesa dell'imputato, non la posizione del difensore revocato.

  • art. 110, art. 624-bis co. 3 e art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen.

    Norme che definiscono il fatto-reato per il quale De Cubellis era stato condannato in prime cure; citate in dispositivo della sentenza impugnata come quadro fattuale ma non rilevanti ai fini della questione di legittimazione processuale.

Massime di principio

  • La revoca del difensore acquista efficacia ai fini processuali quando la parte risulti assistita da un nuovo difensore o sia decorso il termine previsto dall'art. 108 c.p.p.; non è richiesta la notifica della revoca al difensore revocato per togliergli la legittimazione ad agire.
  • In caso di impugnazione, il giudice deve verificare la temporanea legittimazione del difensore che ha proposto l'atto alla data di presentazione: se la nomina di nuovi difensori è intervenuta prima dell'atto, l'impugnazione è inammissibile se proposta dal difensore ormai revocato.
  • La tutela del diritto di difesa è centrata sull'imputato: la disciplina sulla revoca mira a garantire la continuità della difesa dell'imputato, non a proteggere il diritto del difensore a essere previamente informato della revoca.
  • Per evitare inammissibilità, chi revoca o nomina nuovi difensori dovrebbe assicurarsi che la comunicazione alle autorità competenti (es. ufficio matricola, cancelleria) avvenga in tempo utile rispetto ai termini di impugnazione e, se possibile, ottenere conferma formale della ricezione.
  • Se un avvocato impugna ignaro di essere stato revocato, la questione attiene eventualmente a rapporti contrattuali/obblighi tra cliente e patrocinatore (eventuali responsabilità o danni), ma non modifica la legittimazione processuale dell'atto presentato dopo la revoca e la sostituzione.

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