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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41860/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. - Ciccarelli Bruno: ha contestato le esigenze cautelari, sostenendo che l'esclusione dell'addebito associativo (art. 416-bis) ridimensiona la posizione e che, essendo incensurato e occupato regolarmente, sarebbe adeguata una misura meno grave per escludere il pericolo di reiterazione. - De Luca Rita: ha sostenuto l'assenza di gravi indizi relativi all'esistenza di un'associazione di tipo camorristico e la propria estraneità, limitandosi a rapporti familiari; ha chiesto che non fosse ravvisata la partecipazione al clan in ragione della mancanza di contributi attivi alle attività illecite. - Ciccarelli Ciro: ha dedotto travisamento probatorio delle intercettazioni e carenza di indizi rispetto alle estorsioni contestate (capo 10 e capo 13), oltre a contestare la sussistenza della partecipazione all'associazione, affermando che alcuni dialoghi erano estrapolati e che le estorsioni sarebbero state commesse da altri prima del suo intervento.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati, confermando l'ordinanza del Tribunale della Libertà. In particolare: - L'ordinanza impugnata è ritenuta esente da vizi in relazione alle esigenze cautelari di Bruno; la presunzione di adeguatezza della custodia per i reati estorsivi aggravati dal metodo mafioso non è stata superata, considerati ruolo e personalità del ricorrente. Bruno rimane soggetto alla custodia per il reato di estorsione (capo 10); il Tribunale aveva già escluso per Bruno la imputazione di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) in relazione al capo 1. - Per De Luca Rita la Corte ritiene generiche le censure: il Tribunale aveva valutato elementi indiziari della operatività del clan dopo la scarcerazione di Ciccarelli Domenico e riscontri su attività di gestione cassa, consigli e contributi forniti da De Luca, ritenuti significativi per la partecipazione. - Per Ciccarelli Ciro la Corte ritiene infondate o generiche le obiezioni sulle intercettazioni e sul ruolo nelle estorsioni (richiami a conversazioni che indicano un intervento nella riscossione del pizzo, contatti con detenuti apicali, reperimento armi e documenti sequestrati). Conseguenze processuali: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, oltre alla conferma delle misure cautelari come risultanti dall'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    norma sulla associazione di tipo mafioso; nel procedimento l'accusa ha contestato la partecipazione al clan Ciccarelli, sebbene il Tribunale abbia annullato il relativo provvedimento genetico solo per Ciccarelli Bruno in relazione al capo 1

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamata dalla Corte per indicare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare nella ipotesi di reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan; la presunzione non è stata ritenuta superata dai ricorrenti

Massime di principio

  • In casi di reati estorsivi aggravati dal metodo mafioso, la giurisprudenza opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che il ricorrente deve efficacemente contrastare con elementi concreti e specifici per ottenere una misura meno afflittiva
  • La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso può essere desunta, anche in sede cautelare, dalla commissione dei reati-fine (estorsioni) e da elementi di contesto quali gestione di cassa, contatti con vertici, attività di tutela armata del gruppo e documentazione sequestrata
  • L'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o priva di adeguata esposizione
  • Le argomentazioni difensive generiche o basate su mere affermazioni di contiguità familiare senza prove di apporto attivo alle attività illecite sono in genere insufficienti a superare gravità indiziale e esigenze cautelari
  • Per ottenere accoglimento di ricorsi straordinari in materia cautelare occorre un confronto puntuale con le argomentazioni motivazionali del giudice di merito, fornendo elementi nuovi o contro-argomentazioni specifiche e circostanziate

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