Cassazione Penale, Ordinanza n. 29764/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistenti gli elementi del reato e aveva escluso una più ampia diminuzione della pena per le attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 16/09/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato censurava la decisione di appello, ma i motivi non risultavano scanditi da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto il ricorso comunque infondato, poiché la motivazione di merito appariva lineare e logica nel ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato di evasione e nel negare la massima riduzione della pena in sede di concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto.
Norme richiamate
La Corte richiama il reato di evasione, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello abbia correttamente individuato e valorizzato gli elementi costitutivi del reato.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate nella massima estensione invocabile, valorizzando la gravità del fatto come ragione ostativa alla riduzione massima della pena.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo critico e specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso anche quando le censure siano, oltre che non specifiche, manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito lineare e logicamente coerente.
- In tema di evasione, la decisione di merito è corretta se ricostruisce in modo coerente gli elementi costitutivi del reato sulla base dei fatti accertati.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche e la loro estensione massima rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere negate o contenute in ragione della gravità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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