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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29764/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistenti gli elementi del reato e aveva escluso una più ampia diminuzione della pena per le attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 16/09/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato censurava la decisione di appello, ma i motivi non risultavano scanditi da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto il ricorso comunque infondato, poiché la motivazione di merito appariva lineare e logica nel ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato di evasione e nel negare la massima riduzione della pena in sede di concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La Corte richiama il reato di evasione, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello abbia correttamente individuato e valorizzato gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate nella massima estensione invocabile, valorizzando la gravità del fatto come ragione ostativa alla riduzione massima della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo critico e specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso anche quando le censure siano, oltre che non specifiche, manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito lineare e logicamente coerente.
  • In tema di evasione, la decisione di merito è corretta se ricostruisce in modo coerente gli elementi costitutivi del reato sulla base dei fatti accertati.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche e la loro estensione massima rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere negate o contenute in ragione della gravità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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