Cassazione Penale, Ordinanza n. 29747/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, ritenuto reiterativo di doglianze già esaminate e respinte in appello con motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile di condotte minacciose nei confronti di militari impegnati in servizio. Nel ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, una lettura alternativa del fatto, sostenendo che si fosse trattato di una mera e reattiva espressione di sentimenti ostili e non di vere minacce; tale prospettazione riproponeva censure già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta congrua dai giudici di merito. La Corte rileva che il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a ribadire il dissenso difensivo.
Norme richiamate
Le espressioni contestate sono state qualificate come vere e proprie minacce, per la loro serietà e capacità intimidatoria nel contesto in cui furono pronunciate.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della minaccia rileva non una generica espressione di ostilità, ma un comportamento o una frase dotati di serietà intimidatoria, valutati nel loro contesto concreto e in relazione all'idoneità a turbare la vittima nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Quando il giudice di merito abbia dato motivazione congrua sulla natura minacciosa delle espressioni utilizzate, la mera contrapposizione di una lettura alternativa e riduttiva del fatto non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile.
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