Cassazione Penale, Ordinanza n. 29743/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è dunque rimasta ferma quanto alla condanna, mentre il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato reputato manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione sul punto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, lamentando un unico motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La censura sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato il diniego del beneficio. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, secondo la giurisprudenza consolidata, il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato i nove precedenti penali dell'imputato, di cui tre per reati della stessa indole.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo motiva con riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una motivazione particolarmente articolata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia indicato, con motivazione congrua, elementi concreti ritenuti ostativi o comunque significativi ai fini del diniego.
- Ai fini del controllo di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un richiamo motivato a precedenti penali o ad altri dati oggettivi della personalità dell'imputato, purché tali elementi siano idonei a sorreggere la decisione.
- La presenza di numerosi precedenti penali, specie se relativi anche a reati della stessa indole, costituisce elemento che può legittimare il rigetto della richiesta di attenuanti generiche.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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