Cassazione Penale, Ordinanza n. 29749/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10/09/2024 limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la censura riguarda la graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, con contestazione sostanziale della congruità della pena applicata. La Corte di cassazione esamina un solo motivo di ricorso e rileva che la pena era stata determinata nel minimo edittale, con ulteriore riduzione ex art. 62-bis c.p.; pertanto la doglianza tendeva in realtà a una nuova valutazione di merito della congruità della pena.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione della congruità della pena quando questa non sia frutto di mero arbitrio o di motivazione manifestamente illogica. Poiché nel caso concreto la pena era stata fissata al minimo edittale ed era stata anche operata la riduzione ex art. 62-bis c.p., la censura è stata ritenuta non ammissibile. Segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come criterio che orienta la fissazione della pena base e la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la valutazione discrezionale della gravità del fatto e della personalità del colpevole nella determinazione della pena.
La riduzione per attenuanti generiche risulta già applicata; ciò esclude che la pena, fissata al minimo edittale, sia frutto di arbitrio.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la scelta del giudice sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Quando la pena sia stata commisurata al minimo edittale e sia stata altresì applicata la riduzione per attenuanti generiche, la doglianza sulla quantificazione della pena è normalmente destinata a essere dichiarata inammissibile se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29742/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29743/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29747/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29748/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29750/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29751/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →