Cassazione Penale, Ordinanza n. 29742/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna una sentenza della Corte d'appello resa in esito a patteggiamento. Dal testo emerge che l'unico motivo esaminato concerneva la dedotta omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione non entra nel merito della censura, perché ritiene il ricorso precluso dalla disciplina speciale sull'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione richiama infatti l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché contro la sentenza di patteggiamento non è proponibile ricorso per cassazione fondato sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando ne ricorrono i presupposti
preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento se si deduce l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
norma evocata come parametro delle condizioni per il proscioglimento immediato, la cui omessa verifica non è deducibile con ricorso contro il patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unica censura attenga alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. opera come filtro di ammissibilità e impedisce di trasformare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento in una verifica piena sul merito dell'eventuale causa di proscioglimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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