Cassazione Penale, Ordinanza n. 29748/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché relativo a una questione non proposta in appello; ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché il termine massimo non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Con il primo motivo ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha dedotto la prescrizione del reato. La Corte ha rilevato che la richiesta ex art. 131-bis c.p. era stata formulata per la prima volta in cassazione e quindi era indeducibile. Quanto alla prescrizione, ha osservato che il fatto era stato commesso il 12 agosto 2012 e che il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 18 febbraio 2020, dunque dopo la sentenza di appello del 7 febbraio 2020.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello.
Il termine massimo di prescrizione va calcolato in relazione alla data di commissione del reato; nel caso esaminato non era decorso alla data della sentenza di appello.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile o comunque indeducibile.
- La censura relativa alla prescrizione deve confrontarsi con la data di commissione del reato e con la data della decisione impugnata: se alla data della sentenza di merito il termine non è ancora maturato, il motivo è infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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