Cassazione Penale, Ordinanza n. 29750/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi generici e non idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 4 luglio 2024. Il primo motivo censurava la ritenuta sussistenza del dolo richiesto per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., sostenendo, in sostanza, che difettasse l'elemento soggettivo; la Corte ha però rilevato che il motivo era generico, perché i giudici di merito avevano già spiegato perché non fosse configurabile un'ignoranza inevitabile del precetto penale. Il secondo motivo lamentava la mancata sussistenza del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato; anche tale doglianza è stata ritenuta generica, poiché la sentenza di appello aveva ricostruito in modo puntuale gli elementi costitutivi della fattispecie e le ragioni della responsabilità.
Norme richiamate
art. 316-ter c.p.
La Corte richiama la fattispecie come reato per il quale era contestata la sussistenza del dolo; la motivazione di merito è ritenuta adeguata nel escludere un'ignoranza inevitabile del precetto penale.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni meramente assertive o ripetitive sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito ha già spiegato compiutamente gli elementi costitutivi del reato e le ragioni della responsabilità, non è sufficiente invocare in modo generico il dubbio sulla colpevolezza per ottenere l'annullamento.
- Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la motivazione di merito che escluda l'ignoranza inevitabile del precetto penale è idonea a sorreggere la decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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