Cassazione Penale, Sentenza n. 19864/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Torrisi impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (violazione della sorveglianza speciale), articolando due motivi: 1) violazione dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha effettuato la rivalutazione della pericolosità sociale dopo una sospensione della misura dovuta a detenzione inferiore a due anni, nonostante la Corte costituzionale (sent. n. 162/2024) abbia dichiarato illegittimo l'inciso che subordinava la rivalutazione al decorso di almeno due anni; 2) vizio di motivazione per il rigetto delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione apparente e fondata solo sulla reiterazione della condotta senza valutare la personalità del ricorrente.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato la sentenza n. 162/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 14, comma 2-ter, eliminando il requisito del biennio e imponendo la rivalutazione della pericolosità sociale dopo ogni cessazione dello stato di detenzione. Ne consegue che, in assenza di tale rivalutazione, la misura di prevenzione resta sospesa e le sue prescrizioni non producono effetto: quindi non poteva configurarsi il reato di violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011. La sentenza della Corte di appello è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e la responsabilità penale è stata dichiarata insussistente, con assoluzione del ricorrente. L'esame del secondo motivo è stato ritenuto superfluo.
Norme richiamate
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
L'esecuzione della misura della sorveglianza speciale è sospesa per il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di una pena, e dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il giudice della prevenzione deve verificare, anche d'ufficio, il permanere della pericolosità sociale
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che subordinava la rivalutazione al decorso di almeno due anni; conseguentemente la rivalutazione della pericolosità deve essere sempre effettuata dopo la detenzione, indipendentemente dalla sua durata, e fino a che non sia compiuta la misura resta sospesa
Disciplina il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale; la sua configurabilità presuppone che la misura sia vigente ed efficiente, quindi non può concorrere se la misura era ancora sospesa per mancata rivalutazione della pericolosità
Sentenza Corte costituzionale n. 162/2024
Dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato ... Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto
La declaratoria ha effetto ex tunc; elimina l'inciso che introduceva la presunzione temporale e impone che la verifica della persistenza della pericolosità sia sempre richiesta dopo la detenzione, altrimenti la misura non è applicabile
Richiamato nel testo per sottolineare che la sentenza di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva anche sui procedimenti pendenti e definiti, con conseguente applicazione della declaratoria ai casi ancora sottoposti a giudizio
art. 620, comma 1, lett. a) e lett. l), c.p.p.
Consente alla Corte di annullare senza rinvio quando l'insussistenza del reato può essere dichiarata senza ulteriori accertamenti di fatto; applicata per dichiarare l'insussistenza del reato in favore del ricorrente
Costituzione, artt. 3, 13, 27
La Corte costituzionale ha motivato l'illegittimità dell'inciso invocando i principi di uguaglianza (art. 3), inviolabilità della libertà personale (art. 13) e finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3), in quanto la presunzione introdotta era incompatibile con tali principi
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 162/2024 della Corte costituzionale, il giudice deve sempre procedere alla rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale dopo la cessazione di una detenzione, indipendentemente dalla durata della detenzione stessa
- Fino a che la rivalutazione non è effettuata, la misura di prevenzione sospesa per effetto della detenzione rimane sospesa e le sue prescrizioni non sono applicabili; pertanto non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni della misura
- La declaratoria di incostituzionalità ha effetti ex tunc e si applica anche ai procedimenti in corso o definiti, con possibile impatto su condanne già pronunciate basate sulla norma illegittima
- Quando l'insussistenza del reato emerge in modo chiaro dalla normativa o da pronunce costituzionali successivamente intervenute, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
- In casi simili il difensore deve verificare sempre se la rivalutazione della pericolosità sia stata effettuata prima di contestare violazioni della sorveglianza speciale; l'omissione di tale verifica può rendere infondate le accuse
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