Cassazione Penale, Sentenza n. 17725/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per tentato furto con aggravante della destrezza e concorso di più persone, denunciando violazione di legge e vizi motivazionali per la mancata applicazione dell'attenuante speciale della collaborazione ex art. 625-bis c.p. Si sostiene che la imputata abbia fornito, prima del giudizio, nome, cognome, nazionalità e domicilio della presunta complice e che tali informazioni, pur non avendo condotto all'effettiva identificazione, fossero comunque rilevanti e avrebbero dovuto essere valutate complessivamente per riconoscere l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e meramente reiterative delle strategie già adottate in sede di gravame, non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Materialmente, i dati forniti (nome, cognome, nazionalità, luogo di residenza estero) non hanno permesso sviluppi investigativi concreti; perciò i giudici di merito hanno correttamente ritenuto il contributo inutile ai fini dell'individuazione di complici. È ricordato il principio secondo cui l'attenuante speciale ex art. 625-bis richiede un contributo collaborativo effettivo e causalmente rilevante nell'individuazione dei coautori o dei ricettatori, valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti stabiliti dall'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p. La ricorrente è inoltre condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Si tratta della circostanza attenuante ad effetto speciale per il colpevole che fornisce collaborazione utile all'individuazione dei complici del furto o dei ricettatori. Deve trattarsi di un contributo concreto e causally rilevante, che abbia effettivamente inciso sull'accertamento dell'identità degli altri responsabili; la sua valutazione è rimessa al giudice di merito.
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sintetica esposizione del motivo nel ricorso per cassazione: qui utilizzata per la sintetizzazione del motivo di impugnazione.
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Indica i limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione: i giudizi di merito sulle risultanze di fatto e sulla valutazione dell'utilità concreta della collaborazione sono sindacabili solo nei limiti previsti da questa norma, ossia con riferimento a vizi di motivazione evidenti e specifici.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p. il contributo del reo deve essere concreto, specifico e avere effettiva incidenza investigativa nell'individuazione di complici o ricettatori; mere informazioni generiche possono non essere sufficienti.
- La valutazione dell'utilità della collaborazione è affidata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo nei limiti ristretti previsti dall'art. 606 c.p.p., pertanto è fondamentale documentare e provare l'effettivo esito derivante dalle informazioni fornite.
- Nella fase istruttoria e difensiva conviene fornire elementi verificabili e circostanziati (es. dati identificativi completi, riferimenti temporali, luoghi concreti, eventuali prove conciliabili) che possano agevolare il concreto sviluppo investigativo.
- Se la collaborazione non ha prodotto riscontri pratici, la sua rilevanza attenuante può essere negata; la difesa deve quindi mostrare il nesso causale tra le informazioni fornite e i risultati investigativi per contrastare la valutazione di inutilità.
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