Cassazione Penale, Sentenza n. 23332/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile, ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, per illeciti amministrativi correlati a reati (truffa ai danni del Gestore dei Servizi Energetici e corruzione) e ne aveva parzialmente ridotta la misura della confisca. Con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. la difesa sosteneva che la Sesta Sezione della Cassazione non aveva valutato fatti successivi rilevanti: in particolare il successivo riconoscimento da parte del GSE della legittimità dell'assetto impiantistico (aggiunta di un secondo gruppo), la natura della condotta corruttiva del funzionario (consulenza indebita e non predisposizione di un parere "falso"), e l'assenza di danno patrimoniale per il Gestore poiché l'energia acquistata a tariffa agevolata era effettivamente stata fornita nella quantità e qualità richieste. Sosteneva quindi l'assenza di profitto ingiusto e la mancata configurabilità della truffa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione: ha ritenuto che il D.Lgs. n.231/2001 richiama le norme sulla revisione delle sentenze ma non l'art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le sentenze della Cassazione), che è norma eccezionale e non applicabile per analogia agli enti sanzionati ai sensi del decreto. Sottolinea il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.) e il divieto di estendere analogicamente l'istituto. Per tali ragioni la società non era legittimata a proporre il ricorso straordinario invocato. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta alcuna somma a favore della cassa delle ammende per assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale...
Il richiamo alle norme processuali del codice è limitato e non comporta automaticamente estensione ai rimedi straordinari non espressamente richiamati; utile al fine di stabilire compatibilità delle norme processuali con il procedimento a carico dell'ente.
Stabilisce l'applicazione alle società delle disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili; la Corte usa tale principio per inquadrare la possibilità di applicare norme del codice, ma non per estendere rimedi straordinari non richiamati.
Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale.
La norma è interpretata come richiamo alle disposizioni sulla revisione del giudicato ma non come richiamo esplicito all'art. 625-bis; quindi non autorizza l'uso di tale rimedio straordinario da parte degli enti.
Norma sul ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ritiene che tale rimedio non sia applicabile per analogia agli enti disciplinati dal D.Lgs. 231/2001 poiché rappresenta un'eccezione alla irrevocabilità delle decisioni della Cassazione.
la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati
Richiama il principio di tassatività delle impugnazioni: i rimedi sono quelli espressamente previsti dalla legge e non possono essere estesi per analogia.
art. 14 disp. gen. c.p.p. (disposizioni di carattere generale)
Sottolineato il divieto di ricorrere all'analogia per estendere rimedi eccezionali; usato dalla Corte per argomentare che 625-bis non può essere applicato oltre i casi previsti.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte la applica per condannare la ricorrente al pagamento delle spese pur escludendo la pena pecuniaria alla cassa delle ammende.
D.Lgs. n.231/2001 - artt. 9, 13, 24, 25
Norme del decreto che individuano la responsabilità dell'ente per specifici illeciti amministrativi dipendenti da reato; richiamate in motivazione a monte della vicenda (gli illeciti contestati all'ente erano fondati su tali articoli).
Massime di principio
- Il richiamo del D.Lgs. n.231/2001 alle norme processuali non implica automaticamente la possibilità per l'ente di usare qualsiasi rimedio previsto dal codice: vanno individuate solo le forme espressamente richiamate (es. revisione) e le disposizioni compatibili.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale soggetto a tassatività: non può essere esteso per analogia agli enti quando il decreto non lo menziona espressamente.
- Quando si impugna una sentenza della Corte di Cassazione è prioritario verificare la legittimazione a proporre il tipo di impugnazione scelto; un mancato requisito di legittimazione determina l'inammissibilità senza esame del merito.
- Eventi successivi al giudizio (es. riconoscimenti amministrativi successivi o accertamenti sulla condotta di funzionari) possono essere rilevanti, ma la loro efficacia va valutata nelle forme procedurali corrette (es. istanze di revisione, mezzi di impugnazione ammessi), non con ricorsi impropri.
- La contestazione dell'elemento soggettivo di un comportamento corruttivo (ad es. se abbia prodotto un "parere falso" o solo consulenza indebita) richiede prova puntuale: l'esistenza di corruzione non determina automaticamente nullità o inesistenza degli effetti amministrativi se non dimostrato il nesso con l'atto.
- L'inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali; pertanto, prima di proporre rimedi straordinari è opportuno una verifica preventiva rigorosa della base giuridica dell'impugnazione.
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