Sentenza del 28/10/2015 n. 21954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l’anno 2004. L’accertamento contestava, da un lato, una frode carosello con indebita detrazione IVA e deduzione di costi relativi ad acquisti effettuati tramite una società fornitrice ritenuta fittiziamente interposta; dall’altro, l’indebita applicazione del regime IVA del margine per tre operazioni. L’Amministrazione ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che i processi verbali di constatazione e la documentazione prodotta fossero sufficienti a dimostrare le violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Le censure erano state formalmente prospettate come violazioni processuali, ma riguardavano in realtà la valutazione del materiale probatorio e avrebbero dovuto essere formulate come vizio di motivazione, con specifica indicazione e trascrizione delle prove decisive omesse o mal valutate. Inoltre, l’Agenzia non aveva dimostrato adeguatamente che gli elementi del PVC redatto nei confronti del fornitore fossero stati integralmente portati a conoscenza della contribuente e riprodotti nel PVC relativo a quest’ultima. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
La norma non è violata quando il giudice valuta diversamente le prove ritualmente acquisite; in tal caso l’eventuale errore riguarda la motivazione o la ricostruzione dei fatti, non l’attività processuale disciplinata dall’art. 115 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.
La CTR aveva escluso l’efficacia probatoria privilegiata degli estratti del PVC per carenze formali e documentali. La Cassazione ha precisato che la mancata contestazione della conformità della copia all’originale deve essere valutata secondo l’art. 2719 c.c.; tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva comunque compiuto una valutazione di merito sull’insufficienza e incompletezza della documentazione.
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale deve essere specifico e successivo alla produzione del documento; il giudice non può sostituirsi alla parte nel disconoscimento, anche se contumace. Nel caso concreto, però, la decisione non si è fondata soltanto sulla conformità della copia, ma soprattutto sulla mancanza degli allegati e sull’inidoneità della documentazione a provare la frode.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
Non è il parametro corretto quando si contesta esclusivamente la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, senza denunciare una concreta violazione delle regole processuali.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Chi denuncia un errore nella valutazione delle prove deve indicare in modo specifico il fatto decisivo o la prova decisiva omessa o mal valutata, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’Amministrazione deve fornire una prova concreta, completa e verificabile dei fatti posti a fondamento dell’accertamento; non è sufficiente richiamare genericamente un PVC relativo a un terzo o produrne estratti privi degli allegati essenziali.
- Quando la contestazione riguarda l’omessa o errata valutazione di documenti, il motivo di ricorso deve essere formulato come vizio di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, non come violazione dell’art. 115 c.p.c., salvo che il giudice abbia realmente deciso sulla base di fatti non allegati o di prove non acquisite.
- Il ricorrente per cassazione deve indicare con precisione quali documenti o prove sarebbero stati ignorati o valutati erroneamente e deve riportarne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- I dati risultanti da verifiche fiscali svolte nei confronti di terzi possono essere utilizzati, ma devono essere portati effettivamente a conoscenza del contribuente e collegati in modo puntuale alle operazioni contestate.
- La mera affermazione contenuta in un PVC non sostituisce necessariamente la produzione della documentazione sottostante quando il contenuto e la completezza delle operazioni costituiscono il presupposto della pretesa fiscale.
- La mancata costituzione del contribuente non esonera il giudice dal controllo sulla fondatezza della pretesa né consente al giudice di attribuire autonomamente efficacia probatoria privilegiata a copie o documenti non adeguatamente prodotti.
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