Cassazione Penale, Sentenza n. 10043/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per i reati di minaccia (art. 612 c.p.), lesioni aggravate (art. 582 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). I motivi principali dedotti sono: (1) inattendibilità della persona offesa; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche; (3) illegittimità della pena detentiva irrogata per le lesioni, qualificando il reato (lesioni guaribili in 5 giorni) di competenza del Giudice di Pace, con richiamo al precedente Sez. 5, n. 10669 del 31/01/2023 (Rv. 284371). Inoltre è fatto presente che, alla data del 15 dicembre 2023, è decorso il termine di prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte ha rilevato che la pena per le lesioni (guanibili in 5 giorni) risultava illegale per incompetenza del giudice e, soprattutto, ha accertato che alla data del 15 dicembre 2023 i reati erano estinti per prescrizione. Non essendovi elementi per pronunce sostitutive ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Decisione resa il 7 febbraio 2024.
Norme richiamate
Il fatto è stato originariamente qualificato come minaccia. La norma è richiamata per specificare uno dei reati per cui era intervenuta la condanna, ma la decisione finale si concentra sull'estinzione dei reati per prescrizione.
Le lesioni sono state contestate in forma aggravata; tuttavia, essendo le lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, è stata rilevata una questione di competenza (Giudice di Pace) e la relativa pena è stata ritenuta illegale ai fini della statuizione complessiva.
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
Il danneggiamento figura tra i reati per i quali era stata disposta la condanna confermata in appello; anche questo reato è stato incluso nell'accertamento dell'estinzione per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte riferisce che non sussistono elementi tali da giustificare una pronuncia ex art. 129, comma 2 (cioè l'applicazione di una pena diversa o altre pronunce sostitutive), e perciò procede all'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Precedente: Sez. 5, n. 10669 del 31/01/2023 (Rv. 284371)
Il precedente è richiamato per sostenere che le lesioni giudicate guaribili in giorni 5 sono di competenza del Giudice di Pace; ciò ha rilevanza sul piano della legittimità della pena irrogata dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, risulta che alla data rilevante i reati si sono estinti per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più sanzionabile.
- La questione di incompetenza per i reati di lieve entità (es. lesioni con prognosi brevi) può rendere 'illegale' la pena irrogata e costituire elemento rilevante per la cassazione; va però distinta dall'effetto della prescrizione.
- L'inattendibilità della persona offesa o la mancata concessione delle attenuanti generiche sono motivi valutabili in Cassazione, ma la loro incidenza può risultare assorbita dall'accertamento di estinzione per prescrizione, che impedisce l'accoglimento pieno dell'impugnazione in termini di riforma sostanziale della condanna.
- La Corte di legittimità verifica anche la sussistenza di condizioni per pronunce sostitutive ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in mancanza di tali condizioni e se la prescrizione è intervenuta, l'esito pratico è l'annullamento senza rinvio.
- Nel decidere un ricorso, è importante calcolare esattamente i termini di prescrizione e valutare se vi siano cause interruttive o sospensive: se la prescrizione è decorso prima della decisione definitiva, la riapertura della controversia è preclusa.
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