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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13949/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale (25/10/2021) che aveva rigettato la domanda ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP applicativa degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per avere il tribunale considerato separatamente le varie sostanze stupefacenti e non avere valutato la tesi difensiva che, in caso di sostanze plurime, dovrebbero essere accorpate ai fini della valutazione della lieve entita' ex art. 73 DPR 309/90; (2) errata applicazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 e per mancata motivazione sulla esclusione della fattispecie invocata dalla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente svolto una valutazione complessiva degli indici previsti dall'art. 73, comma 5, DPR 309/90: la pluralita' di sostanze, il quantitativo complessivo e la disponibilita' di un bilancino di precisione sono elementi che possono, anche singolarmente, ostare alla qualificazione del fatto come di lieve entita'. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimita' (Sez. U., n. 51063/2018) sul carattere valutativo e complessivo dell'accertamento. Conseguenze pratiche: inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende (determinato in via equitativa, non ritenendosi il ricorso privo di buona fede tale da integrare colpa grave).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina il rimedio esperibile a tutela dell'interesse dell'indagato/arrestato; qui indicata come titolo dell'impugnazione esperita da Lionti contro l'ordinanza del GIP

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Ground di impugnazione che consente la censura per vizio di motivazione e di applicazione della norma sul piano della decisione impugnata; il ricorrente ha invocato questo motivo per lamentare carenze argomentative e interpretative del tribunale

  • art. 73 DPR 309/90, comma 5

    Disposizione penale che regola la 'lieve entita'' del reato di detenzione di stupefacenti per uso personale; la Corte ha confermato che l'accertamento della lieve entita' e' valutativo e complessivo, richiedendo l'esame di tutti gli indici previsti dal comma 5 e potendo una singola circostanza risultare ostativa alla qualificazione come lieve entita'

  • art. 73 DPR 309/90, comma 4

    Richiamato in premessa dal ricorso; comunque il giudizio della Corte si e' incentrato sulla applicazione del comma 5 e sulla necessita' di valutazione complessiva degli indici

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per disciplinare l'eventuale condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita' e ha percio' fissato una somma equitativa di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entita'" ex art. 73 DPR 309/90 e' complessiva e selettiva: il giudice deve esaminare tutti gli indici elencati dalla norma e può ritenere ostativa anche una sola circostanza significativa (es. bilancino, quantitativo complessivo, pluralità di sostanze).
  • La pluralità di sostanze e il quantitativo complessivo possono essere considerati elementi determinanti per escludere la lieve entita', anche se in concreto esistono piu' tipologie di droga.
  • La difesa che invoca l'aggregazione delle sostanze deve dimostrare, con argomentazione concreta, come gli indici del comma 5 siano tutti neutralizzati; non basta la mera affermazione teorica dell'accorpamento.
  • In impugnazioni per vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.) occorre mostrare in modo preciso la carenza di argomentazione o l'errore di diritto; la mera diversa valutazione degli elementi non comporta automaticamente inammissibilita'.
  • In caso di inammissibilita' del ricorso il ricorrente puo' essere condannato alle spese e, ove non vi sia grave colpa, può essere comunque disposta una somma equitativa a favore della Cassa delle Ammende; bisogna valutare la buona fede nella proposizione del ricorso.

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