Cassazione Penale, Ordinanza n. 22947/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilit e0 dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati, condannati in appello per furto, propongono ricorso per cassazione con un unico atto avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la loro responsabilit e0. Deducevano: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilit e0 e sulla valutazione della prova, sostenendo che il quadro probatorio non consentisse di ritenere raggiunta la prova della colpevolezza; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilit e0 della particolare tenuit e0 del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il riconoscimento degli imputati nelle immagini di videosorveglianza da parte della teste, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, del teste di polizia giudiziaria e ai dati relativi al veicolo usato; il secondo motivo e8 manifestamente infondato perch e9 la Corte territoriale aveva motivato congruamente sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, degli imputati ai sensi dell'art. 133 c.p.; il terzo motivo e8 manifestamente infondato e generico perch e9 la Corte di merito aveva escluso la particolare tenuit e0 per la non esiguit e0 del danno, le modalit e0 dell'azione e l'abitualit e0 della condotta desunta dai precedenti penali. In conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche; la Corte valorizza il fatto che il giudice di merito abbia motivato congruamente sui criteri legali, in particolare sui precedenti penali degli imputati.
La particolare tenuit e0 del fatto e8 esclusa quando il giudice di merito fonda la decisione sulla non esiguit e0 del danno, sulle modalit e0 della condotta e sull'abitualit e0 desumibile dai precedenti dell'imputato.
In caso di declaratoria di inammissibilit e0 del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa per l'evidente inammissibilit e0, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Non espressamente citato nel testo, ma la decisione richiama il tema della valutazione del quadro probatorio e della motivazione sull'affermazione di responsabilit e0; tuttavia il parametro normativo non e8 testualmente indicato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre un effettivo travisamento della prova, e8 inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e8 censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia assente, apparente o manifestamente illogica; non e8 consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, specie quando il giudice abbia valorizzato elementi rientranti nei criteri dell'art. 133 c.p. come i precedenti penali.
- La causa di non punibilit e0 della particolare tenuit e0 del fatto non pu f2 essere riconosciuta quando il giudice di merito escluda, con motivazione congrua, la lieve entit e0 del danno o delle modalit e0 della condotta e ravvisi un profilo di abitualit e0 desunto dai precedenti dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilit e0 del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali; inoltre, se l'inammissibilit e0 e8 ascrivibile a colpa del ricorrente, pu f2 essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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