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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28978/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una ditta individuale, pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore lavoratore. L'imprenditore ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall., deducendo in sintesi: violazione del diritto di difesa nel procedimento prefallimentare perché il tribunale avrebbe acquisito informazioni da enti impositori e contributivi senza portarle a conoscenza della parte; violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; erronea valutazione della cosiddetta rottamazione/definizione agevolata di alcuni debiti erariali; insussistenza dello stato di insolvenza, tenuto conto del patrimonio aziendale e immobiliare e dell'avvenuto pagamento di alcuni debiti; erronea considerazione della soglia di fallibilità ex art. 15 l. fall., assumendo che il credito del creditore istante non raggiungesse € 30.000 e che, comunque, i crediti erariali non rottamati fossero di importo inferiore alla soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non attaccava una delle autonome rationes decidendi della sentenza d'appello, che aveva fondato il rigetto anche sulla natura pienamente devolutiva del reclamo ex art. 18 l. fall.; ha dichiarato assorbito il secondo motivo sul contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; ha reputato infondato il terzo motivo nella parte in cui contestava la rilevanza della definizione agevolata, chiarendo che la domanda di rottamazione non esclude la legittimazione a chiedere il fallimento né l'eventuale procedura prefallimentare e che l'eventuale perfezionamento della definizione deve essere provato dal debitore se intervenuto prima della dichiarazione; ha dichiarato inammissibili le censure sullo stato di insolvenza, perché miravano a una nuova valutazione del merito; ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo sulla soglia di fallibilità, perché si limitava a contestare l'accertamento di merito senza individuare un fatto decisivo omesso. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura pienamente devolutiva, consentendo al reclamante di riproporre anche questioni non esaminate nel primo grado.

  • art. 15 l. fall.

    La condizione di fallibilità e la soglia di rilevanza del debito sono valutate alla data della sentenza dichiarativa; la temporanea inesigibilità del credito erariale non impedisce la richiesta di fallimento e l'eventuale definizione agevolata rileva solo se provata come perfezionata prima della dichiarazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte per lamentare la lesione del diritto di difesa nel procedimento prefallimentare.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto sottoporre alle parti la questione emersa dagli accertamenti acquisiti; la censura è stata assorbita.

  • art. 161 c.p.c.

    I motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che alcune doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, in realtà richiedevano una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la denuncia di nullità del procedimento e della sentenza di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è limitato al fatto decisivo omesso, secondo i criteri di Cass. S.U. 8053/2014.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la natura devolutiva del mezzo impone al reclamante di riproporre tutte le difese utili; il mancato esame di una questione in primo grado non determina di per sé nullità se essa poteva essere discussa in sede di reclamo.
  • Per dedurre in cassazione un vizio di nullità o di motivazione, il ricorrente deve colpire tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; l'omessa censura di una ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
  • La presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei ruoli non paralizza la legittimazione del creditore pubblico a chiedere il fallimento né sospende automaticamente il giudizio prefallimentare; ciò che può incidere sull'insolvenza è solo il perfezionamento della definizione, che deve essere provato dal debitore se anteriore alla dichiarazione.
  • L'accertamento dello stato di insolvenza e della soglia di fallibilità appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione come un terzo grado di giudizio, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo specificamente indicato.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo asseritamente omesso; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o richiedere una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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