Cassazione Penale, Sentenza n. 27764/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/04/2023 che confermava la condanna di Arimoli a 8 anni per concorso (con Ciro Rielli) in estorsione aggravata (persone riunite e metodo mafioso) nei confronti di De Stefano Gabriele e Raffio Nicola. Il ricorrente propone otto motivi, in sintesi: (1) vizio di motivazione e uso di prove "inutilizzabili" (informazioni da fonte confidenziale, sommarie informazioni di p.g., travisamento delle intercettazioni); (2) mancanza dell'elemento intimidatorio e dell'ingiusto prospettato alle vittime; (3) assenza di prova dell'ingiusto profitto e mancata assunzione di prova decisiva (dichiarazioni di testimoni e scrittura privata non valutata); (4) errata esclusione della scriminante dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (presunta volontà di far valere un credito); (5) contraddittorietà su riconoscimento/esclusione dell'aggravante del metodo mafioso; (6) mancanza di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante "persone riunite"; (7) erronea qualificazione del fatto nonostante l'uso di assegni postdatati (tentata vs consumata); (8) mancata valorizzazione delle circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi infondati o manifestamente infondati. In particolare: la Corte d'appello non ha utilizzato prove "inutilizzabili", ma ha correttamente spiegato l'origine delle indagini e fondato la condanna su convergenti dichiarazioni delle persone offese e su accertamenti di p.g.; le intercettazioni e la documentazione sono state valutate nel loro contesto e non travisate; la fattispecie è correttamente qualificata come estorsione per l'ingerenza in un affare altrui che ha compresso la libertà negoziale delle vittime; il metodo mafioso è stato ritenuto integrato in ragione della convocazione in luogo riconducibile al clan, della presenza di persone armate e della condizione di timore indotta nelle vittime; l'aggravante delle persone riunite è motivata dalla simultanea presenza e dal ruolo del ricorrente come "preparatore" dell'incontro; il pagamento mediante assegni postdatati è stato ritenuto comunque idoneo a configurare l'avvenuto pagamento ai fini dell'estorsione e la postdatazione non esclude la rilevanza del titolo (richiamo all'art. 31 R.D. n.1736/1933). Anche gli elementi favorevoli indicati ai fini dell'art. 62-bis non sono stati ritenuti idonei a prevalere sulla gravità dei fatti. Conseguentemente la condanna a 8 anni è confermata e il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 195 cod. proc. pen., comma 4
Riferimento alla regola sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni e sul controllo delle fonti d'indagine; la Corte ha ritenuto legittimo spiegare l'origine delle indagini senza attribuire a tali elementi valore probatorio autonomo
Richiamato in relazione alle modalità di acquisizione e allegazione degli atti d'indagine; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito
Richiamato in tema di utilizzo delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ammesso il riferimento a deposizioni poste a fondamento della ricostruzione
Norma sulle aggravanti dell'estorsione; la Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" e della "persone riunite" secondo la giurisprudenza richiamata
Norma-base sull'estorsione: la Cassazione ha richiamato il principio per cui l'ingerenza in un affare altrui che costringe la vittima a una prestazione integra l'estorsione
Norma sulle organizzazioni mafiose; la Corte ha applicato i principi che consentono di riconoscere il "metodo mafioso" anche quando l'azione evoca la contiguità o la fama intimidatoria del clan
Norma sul tentativo: la Corte ha ritenuto che il fatto sia stato consumato perché la compressione della libertà negoziale e il pagamento mediante assegni concretizzano l'evento estorsivo
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non prevalenti gli elementi favorevoli indicati dalla difesa rispetto alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze; la Corte non ha ritenuto applicabili attenuanti tali da ridurre la pena in modo significativo
Norma sull'acquisizione di prove testimoniali: la Corte d'appello avrebbe potuto disporre l'esame di testi ma la Cassazione ha ritenuto che l'assenza non abbia inciso sulla decisione per l'abbondanza di prove alternative
art. 31 R.D. n. 1736/1933
Richiamata in tema di assegni postdatati: la postdatazione non determina automaticamente la nullità del titolo e non esclude la rilevanza del pagamento ai fini dell'estorsione
art. 628, comma 3, n. 3 c.p. (richiamato con art. 629 comma 2)
Riferimento normativo alla specifica aggravante collegata all'utilizzo del metodo mafioso; la Corte ha spiegato perché l'aggravante del metodo mafioso poteva essere riconosciuta anche senza condanne pregresse per mafia
Massime di principio
- Convergenza di dichiarazioni delle vittime e riscontri investigativi può essere sufficiente per fondare una condanna anche se esistono scritture private non sottoscritte o dubbi formali sulla data
- Le risultanze della polizia giudiziaria e le sommarie informazioni possono essere riferite in dibattimento dal teste di p.g. per spiegare l'origine delle indagini; ciò non le rende automaticamente "prove proibite"
- La compressione della libertà negoziale (ingerenza in un affare altrui che costringe la vittima ad accettare una prestazione) configura l'estorsione anche se la pretesa si appoggia su un accordo precedente o su un credito asserito
- La pretesa di pagamento sostenuta con intimidazioni riconducibili alla fama o all'azione di soggetti legati a un clan può integrare il "metodo mafioso" anche se le vittime tendono a minimizzare l'accaduto
- La presenza contemporanea di più persone che supportano la pretesa (anche se non tutte materialmente minacciano) può giustificare l'aggravante delle "persone riunite" se concorre alla condizione di assoggettamento della vittima
- Il rilascio di assegni postdatati non esclude automaticamente che sia avvenuto il pagamento o la compressione della libertà negoziale: la postdatazione incide sul patto ma non necessariamente sulla rilevanza penale dell'atto
- L'assenza di precedenti penali o altri elementi favorevoli non basta di per sé ad escludere aggravanti o a far prevalere le attenuanti quando la gravità del comportamento e la modalità operativa indicano elevata capacità criminosa
- Se si vanta un accordo o un credito come scriminante, è cruciale produrre prove formali e datate (contratti sottoscritti, documenti bancari); senza ciò il giudice potrà dare prevalenza alle dichiarazioni concordi delle parti offese e agli accertamenti di p.g.
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