Cassazione Civile, Ordinanza n. 21021/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro, con irrogazione di sanzioni, emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto da una contribuente nei confronti di un terzo, decreto al quale erano allegate due scritture private: una del 27 dicembre 2012 e una del 6 dicembre 2013. L'Ufficio aveva tassato non solo il decreto ingiuntivo, ma anche le scritture allegate, ritenendole soggette a registrazione ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.P.R. n. 131/1986; in autotutela aveva poi ridotto l'imposta e le sanzioni, considerando la scrittura del 6 dicembre 2013 come sola espromissione del debito altrui e non anche come ricognizione di debito. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo dovuta l'imposta sulla sola scrittura del 6 dicembre 2013 e non anche su quella del 27 dicembre 2012, reputata posta nel nulla per tacito accordo tra le parti. L'Agenzia ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11, comma 7, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che anche la scrittura del 27 dicembre 2012, benché allegata al ricorso monitorio, era soggetta a registrazione in termine fisso e doveva dunque essere tassata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che le due scritture private erano documenti distinti, contenenti negozi giuridici autonomi ma collegati, e che la loro allegazione al ricorso per decreto ingiuntivo non ne mutava la natura fiscale. Ha precisato che l'espromissione presuppone la perduranza dell'obbligazione originaria, sicché la scrittura del 27 dicembre 2012 non poteva considerarsi cessata per effetto della successiva espromissione. Ha inoltre affermato che, non trattandosi di atto esente o soggetto a registrazione solo in caso d'uso, anche la scrittura del 27 dicembre 2012 era soggetta a imposta di registro in termine fisso ex art. 11, comma 7, d.P.R. n. 131/1986, con applicazione del criterio di tassazione per singolo atto e per gli effetti giuridici distinti ex art. 21 dello stesso decreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato insieme all'art. 11, comma 7, come base della disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti scrutinati
art. 11, comma 7, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
si applica alle scritture private allegate al ricorso per decreto ingiuntivo quando non siano atti assoggettabili a registrazione solo in caso d'uso o esenti da registrazione; la loro allegazione al ricorso non esclude l'imponibilità in termine fisso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per qualificare la scrittura del 6 dicembre 2013 come espromissione del debito altrui
richiamato in relazione alla risoluzione consensuale di un precedente rapporto contrattuale nell'ambito dell'operazione negoziale articolata
richiamato per descrivere l'associazione in partecipazione oggetto della risoluzione consensuale
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
le diverse dichiarazioni negoziali, anche se contenute in documenti distinti, vanno tassate in base alla natura e agli effetti giuridici di ciascun negozio documentato
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la presenza di più negozi distinti in documenti separati non consente di considerare assorbita o estinta la tassazione di uno di essi per effetto della stipulazione di un negozio successivo collegato.
- L'allegazione di una scrittura privata a un ricorso per decreto ingiuntivo non ne modifica, di per sé, il regime fiscale: se l'atto è autonomamente rilevante e soggetto a registrazione in termine fisso, resta imponibile.
- Quando più dichiarazioni negoziali producono effetti giuridici distinti, il tributo si applica separatamente a ciascun atto in base alla sua natura ed effetti, anche se gli atti sono funzionalmente collegati.
- L'espromissione presuppone la persistente esistenza dell'obbligazione originaria; pertanto, la sopravvenienza di un'espromissione non comporta automaticamente la cessazione fiscale del precedente rapporto documentato.
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