Cassazione Penale, Ordinanza n. 33434/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorsi separati contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole la pena, concesso a uno degli imputati la sospensione condizionale e confermato la condanna per i delitti previsti dall'art. 497-bis, comma 2, c.p. Con il primo motivo entrambi hanno dedotto la violazione dell'art. 49 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che i fatti dovessero essere esclusi per difetto di offensività. Con il secondo motivo entrambi hanno denunciato la violazione degli artt. 131-bis e 133 c.p. e il vizio di motivazione, chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con un terzo motivo, proposto da uno solo degli imputati, sono state dedotte la violazione degli artt. 133, 163 e 164 c.p. e una carenza motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo non ritualmente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le verifiche compiute dagli operanti per accertare le falsità, rilevando che le censure tendevano a sollecitare una diversa valutazione di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la fattispecie autonoma contestata ha una pena edittale minima superiore a due anni, ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la Corte d'appello aveva fondato congruamente la prognosi sfavorevole anche su procedimenti per delitti contro la fede pubblica, archiviati per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non adeguatamente censurata la motivazione di merito sul difetto di offensività, ha escluso in radice l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per il limite della pena edittale minima previsto per il reato contestato e ha confermato la correttezza della prognosi sfavorevole utilizzata per negare la sospensione condizionale a uno degli imputati. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie è stata qualificata come autonoma fattispecie delittuosa, con pena edittale minima superiore a due anni, circostanza che impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Invocato dai ricorrenti in relazione al difetto di offensività; la Corte ha ritenuto non adeguatamente censurata la motivazione di merito che aveva accertato la falsità mediante verifiche degli operanti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la fattispecie contestata prevede una pena edittale minima superiore a due anni.
I criteri di valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato sono stati richiamati per la particolare tenuità e per la prognosi relativa alla sospensione condizionale.
Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena.
La motivazione della prognosi sfavorevole è stata ritenuta congrua anche sulla base di precedenti procedimenti archiviati per particolare tenuità del fatto.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime allegazioni già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata, è inammissibile quando miri sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata se la fattispecie autonoma contestata prevede una pena edittale minima superiore a due anni.
- Ai fini della prognosi richiesta per la sospensione condizionale della pena, il giudice può considerare anche un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto quale precedente giudiziario rilevante per la valutazione della personalità dell'imputato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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