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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20917/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un amministratore di diritto di una società dichiarata fallita, condannato per bancarotta fraudolenta documentale ex artt. 216, 219 e 223 l. fall. La Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento limitato al solo profilo dell'elemento soggettivo, ha confermato la responsabilità e ha solo rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, sostenendo che le condotte valorizzate dai giudici di merito erano troppo risalenti nel tempo, che non vi era prova di fatture per operazioni inesistenti, che la posizione dei lavoratori e la documentazione fiscale non dimostravano la finalità di recare pregiudizio ai creditori, e che l'eventuale documentazione reperita presso la commercialista non provava la fraudolenza; 2) manifesta illogicità della motivazione, perché l'imputato non sarebbe stato più amministratore di diritto da anni e non avrebbe avuto l'obbligo di presentarsi alla curatela né di consegnare scritture che non gli erano più nella disponibilità; 3) censura sulla rideterminazione della pena accessoria, ritenuta ultronea e già definitivamente determinata; 4) censura per asserita illogicità nel confermare la sentenza di primo grado dopo che l'annullamento aveva riguardato la sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso la prescrizione, rilevando che il termine massimo non era decorso alla luce della data del fallimento, della pena edittale e degli atti interruttivi; ha giudicato congrua la motivazione della Corte di rinvio sul dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, valorizzando la complessiva opacità della gestione, la mancata tenuta/consegna della contabilità, le fatture e i modelli fiscali riferiti agli anni di amministrazione dell'imputato, nonché il collegamento con operazioni economiche sospette e apparentemente inesistenti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'obbligo di conservare e consegnare le scritture grava sul legale rappresentante nel periodo in cui ha rivestito la carica; ha ritenuto inammissibile il terzo perché la rideterminazione delle pene accessorie era conseguenza della riemersione del capo di condanna nel giudizio di rinvio; ha ritenuto il quarto assolutamente infondato, poiché, una volta confermata la responsabilità, era corretto confermare la condanna di primo grado. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale; l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture integra la fattispecie solo se sorretto, nella forma specifica, dal dolo di recare pregiudizio ai creditori, mentre la fraudolenta tenuta delle scritture è ricondotta a un'ipotesi diversa, a dolo generico.

  • art. 219 l. fall.

    richiamato nel titolo di condanna e nel riferimento al trattamento sanzionatorio fallimentare.

  • art. 223 l. fall.

    richiamato nel titolo di condanna quale base normativa della responsabilità fallimentare dell'amministratore della società fallita.

  • art. 157 c.p.

    richiamato per il calcolo della prescrizione, esclusa perché non decorso il termine massimo.

  • art. 161 c.p.

    richiamato insieme all'art. 157 c.p. per il computo del termine massimo di prescrizione alla luce delle cause interruttive.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'elemento soggettivo non può essere desunto automaticamente dalla sola mancanza delle scritture o dall'impossibilità di ricostruire il patrimonio; occorrono ulteriori circostanze di fatto idonee a dimostrare la finalità di pregiudicare i creditori.
  • L'occultamento o la mancata tenuta delle scritture contabili costituisce una fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse: la prima richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, la seconda si fonda su dolo generico e presuppone scritture effettivamente rinvenute e esaminate.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare la regiudicanda con pieni poteri, ma deve colmare la lacuna motivazionale indicata dalla sentenza rescindente senza incorrere nuovamente nel vizio già rilevato.
  • L'obbligo di conservare, tenere e consegnare la documentazione contabile grava sul legale rappresentante per il periodo in cui ha rivestito formalmente la carica, anche se il fallimento interviene successivamente alla cessazione dell'incarico.
  • La prescrizione va esclusa quando, applicando la disciplina del termine massimo e tenendo conto delle interruzioni rilevanti, il tempo non sia ancora maturato alla data della decisione.
  • La censura di illogicità sulla conferma della decisione di primo grado è infondata se l'annullamento con rinvio ha riguardato solo la sentenza di appello e il giudice di rinvio ha legittimamente confermato la responsabilità già affermata in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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