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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32284/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Firenze (resa in sede di rinvio) relativa a condanne per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per la determinazione delle pene accessorie. I motivi di ricorso dedotti erano: 1) violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (tra cui art.597 comma 5 c.p.p., art.546 lett. e), Cost. art.111 comma 6, e art.219 ult. comma legge fallimentare) per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art.219 l. fall. e per aver ecceduto la cognizione in sede di rinvio; 2) violazione e falsa applicazione di art.216 ult. comma l. fall., art.133 c.p. e art.627 c.p.p., con censura della eccessiva durata delle pene accessorie e della mancata considerazione dell'an della prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che, in forza del precedente annullamento parziale e del giudicato implicito, la cognizione del giudice di rinvio fosse limitata agli aspetti espressamente rimetttati (la condotta relativa alla fattura Gromline s.r.l. e la determinazione delle pene accessorie) e che altre questioni fossero precluse. Quanto all'attenuante speciale di cui all'art.219 l. fall., la Corte ha condiviso la motivazione della Corte territoriale secondo cui, trattandosi di bancarotta fraudolenta documentale, non era possibile accertare l'effettiva entità del danno ai creditori e quindi era impossibile riconoscere l'attenuante. Sulla durata delle pene accessorie, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte di appello conforme ai criteri di cui all'art.133 c.p., tenendo conto del maggior grado di responsabilità e dei precedenti di Mario Rossi e della subalternità degli altri due imputati. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 dl. n. 137 del 2020

    norma procedurale richiamata per la presentazione di requisitoria scritta durante il procedimento; utilizzata per procedere con le memorie scritte del Pubblico Ministero

  • art. 597, comma 5 c.p.p.

    richiamato in relazione alla preclusione di censure non prospettate nei precedenti gradi di giudizio; la Corte ha rilevato che questioni non rimesse o precluse dal giudicato non potevano essere riaperte in sede di rinvio

  • art. 546, lett. e) c.p.p.

    richiamato nel contesto delle limitazioni alla conoscenza in cassazione e degli effetti del giudicato; applicazione coerente con il principio che il giudice di rinvio è vincolato all'oggetto dell'annullamento

  • art. 111, comma 6 Cost.

    richiamato come principio costituzionale sul giusto processo e sulla regolazione dei mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti di cognizione e le garanzie processuali

  • art. 219, ultimo comma, legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)

    norma che prevede un'attenuante speciale per alcuni reati fallimentari in presenza di circostanze che riducono il danno; la Corte ha interpretato che, se non è possibile accertare l'entità del danno (come nei casi di bancarotta documentale), l'attenuante non può essere riconosciuta

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    disposizione che disciplina le pene accessorie per i reati fallimentari; la Corte ha ritenuto legittima la determinazione delle pene accessorie da parte del giudice di merito nell'ambito dei criteri fissati dal codice penale

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che la durata delle pene accessorie deve essere motivata concretamente con riferimento ai criteri di tale norma (e alla funzione preventiva e interdittiva delle pene accessorie)

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio generale di individualizzazione della pena da applicare anche alle pene accessorie, in combinazione con l'art.133

  • art. 616 c.p.p.

    norma che disciplina le spese processuali in cassazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese a seguito del rigetto dei ricorsi

  • art. 627 c.p.p.

    norma processuale citata dai ricorrenti in relazione a presunte irregolarità nella determinazione delle pene accessorie; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione di tale norma

Massime di principio

  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice di rinvio è limitato alla valutazione delle sole questioni oggetto dell'annullamento; questioni non annullate o ritenute inammissibili nei precedenti gradi restano precluse.
  • L'attenuante speciale prevista dall'art.219 l.fall. richiede la possibilità di accertare l'effettiva entità del danno: quando la fattispecie è di bancarotta documentale e il danno non è quantificabile, l'attenuante normalmente non può essere riconosciuta.
  • La determinazione delle pene accessorie per reati fallimentari deve essere compiuta concretamente e motivata con riferimento ai criteri degli artt.132 e 133 c.p.; va considerata la gravità del fatto, la personalità dell'autore, eventuali precedenti e il ruolo relativo degli imputati.
  • Le doglianze sul presunto eccesso di durata delle pene accessorie richiedono la dimostrazione di una motivazione carente o illogica da parte del giudice di merito; una motivazione che ricosti i criteri di legge è sufficiente per respingere il gravame.
  • Le questioni procedurali non sollevate nei termini o nelle forme previste possono essere dichiarate precluse in sede di cassazione (richiamo alle norme di preclusione e alla limitazione della cognizione).
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il giudice può condannare i ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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