Cassazione Penale, Sentenza n. 22706/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare perché ha riqualificato la sua condotta come concorso esterno in associazione mafiosa (art. 110 e 416-bis c.p.). Contestava la decisione sostenendo che le condotte emerse nei circa otto mesi (mettere a disposizione parcheggio per incontri, fare da tramite e autista di Antonio Di Martino, organizzare e favorire contatti con altri esponenti mafiosi, intervenire per risolvere una controversia tramite l'intervento intimidatorio di Di Martino) al massimo integrerebbero il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) aggravato dalla finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa, e non il concorso esterno. Ha inoltre dedotto la mancanza del dolo necessario al concorso esterno e lamentato carenza e illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame in concorso esterno in associazione mafiosa, motivando che Billeci ha svolto un ruolo continuativo e sistematico di facilitatore dei contatti di vertice (Di Martino) con altri esponenti, prestando supporto concreto (uso di strutture, autovettura, parcheggio, contatti diretti) diretto a consentire al capo famiglia di svolgere le proprie funzioni e a rafforzare l'organizzazione. La Corte ha inoltre ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; Billeci è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato e viene applicato con l'art. 416-bis per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa
Disciplina l'associazione di tipo mafioso; interpretata congiuntamente ad art. 110 per riconoscere la figura del concorso esterno quando un esterno fornisce contributi sistematici che conservano o rafforzano il sodalizio
Definisce il reato di favoreggiamento personale; la Corte distingue questa fattispecie dal concorso esterno sottolineando che il favoreggiamento è in genere episodico e volto ad aiutare singoli associati ad eludere indagini, mentre il concorso esterno implica apporto continuativo e rilevante per la conservazione/rafforzamento dell'organizzazione
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00
Giurisprudenza (Sez. 6)
n. 41479 del 25/09/2025, Rv. 289053 - 01
Principio di diritto richiamato che distingue il favoreggiamento personale aggravato dal concorso esterno: quest'ultimo comporta un'attività sistematica in collegamento con gli associati finalizzata a depistare indagini o a preservare il sodalizio, fornendo un contributo concreto alla sua conservazione e rafforzamento
Massime di principio
- Il concorso esterno in associazione mafiosa si configura quando un soggetto esterno presta un apporto continuativo, consapevole e volontario che abbia efficacia causale nella conservazione o nel rafforzamento dell'organizzazione; non sono sufficienti atti episodici o limitati al favoreggiamento di un singolo associato
- Per distinguere concorso esterno da favoreggiamento valutare: durata e sistematicità delle condotte, ampiezza delle relazioni con più esponenti dell'organizzazione, uso di risorse (automezzi, luoghi, strutture) per consentire funzioni di vertice, e la finalità di agevolare l'attività del sodalizio nel suo complesso
- La prova del dolo nel concorso esterno deve investire la consapevolezza e la volontà di contribuire alla conservazione/rafforzamento dell'associazione; la mera utilità occasionale o la non conoscenza della natura associativa riducono la tipicità della condotta
- In sede cautelare la riqualificazione del fatto operata dal giudice (es. da partecipazione a concorso esterno) è lecita se adeguatamente motivata e se emergono gravi indizi tali da giustificare la misura; la mancanza di motivazione puntuale può portare all'annullamento, ma la parte resistente può far valere elementi integrativi in sede di riesame
- Nelle valutazioni difensive è strategico contestare punto per punto la sussistenza della sistematicità, la rilevanza causale e la consapevolezza dell'imputato, fornendo elementi concreti (durata reale dei contatti, assenza di rapporti con più affiliati, uso occasionale di mezzi/luoghi) per sostenere la natura episodica dell'azione
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