Cassazione Penale, Sentenza n. 43794/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 314 c.p. (peculato), sostenendo che la somma rinvenuta era un'eccedenza di cassa che avrebbe dovuto essere devoluta all'Erario ai sensi dell'art. 604 R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 e che, non essendovi stato un "accurato riscontro" della situazione contabile a causa della gestione disordinata, l'aver portato la somma a casa non integra il reato di peculato ma al più un illecito amministrativo; 2) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, con la censura che la Corte d'appello non avrebbe esaminato motivi specifici di appello, che non risultava contabilmente l'ammanco e che la busta era intestata all'Amministrazione e la stessa imputata aveva dichiarato che la somma spettava all'Amministrazione, elementi che escluderebbero il dolo di appropriazione. È stata altresì contestata la mancata utilizzazione delle attenuanti per escludere il dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, comunque, non ammessi dalla legge. Sul piano processuale ha escluso rilievo alla certificazione medica depositata per chiedere il rinvio dell'udienza in quanto il giudizio si è svolto con contraddittorio cartolare e la partecipazione personale non è prevista in Cassazione in tali casi. Sul merito ha confermato che, dalle risultanze di merito, la somma rinvenuta nella disponibilità della Santoro costituiva saldo positivo di precedenti verifiche e che l'imputata, in qualità di contabile e affidataria esclusiva della cassa, si era appropriata della somma portandola a casa; pertanto non sussistevano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (assoluzione per mancanza di reato) salvo che le circostanze escludenti emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosa non verificata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende, oltre ad altre statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La corte ha ritenuto sussistente il delitto di peculato rispetto alla condotta consistente nell'appropriazione della somma da parte della contabile affidataria della cassa; l'elemento soggettivo e l'idoneità della disponibilità pubblica sono stati ritenuti dimostrati dalle risultanze di merito
art. 604 R.D. 16 maggio 1920, n. 1908
Il difensore ha richiamato la norma per sostenere che l'eccedenza doveva essere devoluta all'Erario previa verifica contabile accurata; la Corte ha ritenuto che, indipendentemente dalla verifica, l'appropriazione della somma dalla cassa e la sua detenzione personale integravano peculato
art. 653 R.D. n. 1908 del 1920
Richiamata nella sentenza di merito per spiegare il regime della contabilità e la qualifica di contabile/affidataria esclusiva della cassa, elementi che hanno inciso nella valutazione della responsabilità
La Corte ha spiegato che l'assoluzione per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è ammissibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'assenza di rilevanza penale emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile; non essendo questo il caso, non è stata disposta l'assoluzione
La Corte ha affermato che la norma sul legittimo impedimento non si applica al giudizio di Cassazione quando il procedimento è trattato con contraddittorio cartolare e non è prevista la comparizione personale
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive disposizioni
Norme richiamate per indicare la possibilità di trattazione scritta del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di trattazione orale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per disciplinare l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) nonostante l'assenza di dolo nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se il denaro proveniente dalla cassa pubblica è nelle disponibilità di un soggetto incaricato della contabilità e viene trasferito nella sua disponibilità personale, la condotta può integrare il reato di peculato anche se la contabilità era disordinata; l'assenza di un "accurato riscontro" non esclude automaticamente il reato
- In Cassazione, quando è intervenuta o sussiste una causa di estinzione del reato, il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito è limitato: l'assoluzione per mancata rilevanza penale ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è possibile solo se l'inesistenza del fatto o l'assenza di responsabilità emergono in modo assolutamente incontrovertibile dagli atti
- Le questioni di merito relative alla sussistenza del dolo o alla ricostruzione contabile dei fatti sono, di regola, materia di apprezzamento del giudice di merito e difficilmente riescono a superare il filtro di inammissibilità o di manifesta infondatezza in Cassazione se non sorrette da profili di diritto chiari e specifici
- La documentazione medica finalizzata a giustificare il rinvio dell'udienza in Cassazione non ha efficacia se il procedimento è trattato con contraddittorio cartolare e non è prevista la comparizione personale; il diritto di difesa è garantito tramite il difensore
- In impugnazione è importante dedurre motivi ammissibili e ben circostanziati: censure generiche sulla motivazione o sul valore probatorio degli elementi di fatto, senza specifici profili di diritto, rischiano l'inammissibilità
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