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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06397/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non si confrontasse specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme tra primo e secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. L'unico motivo deduceva vizio motivazionale e violazione di legge, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione probatoria e dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica, perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti ritenuti corretti; inoltre la sentenza di appello costituiva una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, con motivazioni sovrapponibili nella valutazione delle prove e richiamo alla decisione del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione; il ricorso la richiama per censurare l'affermazione di responsabilità, ma senza formulare una critica specifica e autosufficiente alla motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso per vizio motivazionale o violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello è generica e conduce all'inammissibilità.
  • In presenza di "doppia conforme", le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, sicché è sufficiente che la sentenza di appello richiami la decisione di primo grado e adotti criteri valutativi delle prove sostanzialmente coincidenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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