Cassazione Penale, Sentenza n. 35976/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizi della motivazione e per violazione di legge (art. 163 c.p.) in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; si deduceva inoltre omissione motivazionale sul punto nonostante il beneficio fosse stato richiesto in appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che il beneficio fosse stato riconosciuto in primo grado e non impugnato dal pubblico ministero, per cui non poteva ritenersi implicitamente revocato; l'appello aveva ridotto la pena ma il dispositivo di appello non aveva precisato la conferma delle restanti statuizioni di primo grado (sospensione e non menzione nel casellario, nonché capi civili). In base all'art. 620, comma 1, lett. I), la Corte ha provveduto senza rinvio ad integrare il dispositivo riconoscendo la sospensione condizionale. Le altre questioni possono essere soggette a richiesta di correzione ex art. 130 c.p.p. davanti al giudice che ha emesso il provvedimento
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Del reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado; citato come quadro fattuale ma non oggetto della decisione sulla sospensione
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale nei termini
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 610 per la disciplina della trattazione del ricorso senza discussione orale
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Conferisce alla Corte di Cassazione il potere, quando non sono necessari accertamenti di fatto, di adottare i provvedimenti necessari senza rinvio; utilizzato per annullare e integrare il dispositivo senza rimandare il processo
Indicato come rimedio processuale per la correzione di errori materiali o di trascrizione del provvedimento innanzi al giudice che ha emesso la decisione, strumento suggerito per le statuizioni non trattate dalla Cassazione
principio di reformatio in peius
Principio richiamato per spiegare che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il beneficio riconosciuto in primo grado non può essere peggiorato implicitamente in appello
Massime di principio
- Se in primo grado è stato concesso un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) e il pubblico ministero non lo impugna, il giudice d'appello non può revocarlo implicitamente per effetto del divieto di reformatio in peius
- Il giudice d'appello che modifica la pena deve espressamente indicare nel dispositivo se e come restano confermate le altre statuizioni della sentenza di primo grado (benefici e statuizioni civili), per evitare omissioni motivazionali o dispositive
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e integrare il dispositivo ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando la correzione richiesta non richiede nuovi accertamenti di fatto
- Le parti interessate a statuizioni omesse o erroneamente trascritte possono utilizzare l'azione di correzione ex art. 130 c.p.p. davanti al giudice che ha emesso il provvedimento
- In ricorso per cassazione è importante specificare e motivare la richiesta relativa ai benefici (es. sospensione condizionale) e verificare se il pubblico ministero abbia impugnato tali benefici in appello, perché ciò incide sulla legittimità di eventuali modifiche in pejus
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35951/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35952/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35953/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35954/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35956/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35957/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →