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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25419/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un motociclista che, in un sinistro avvenuto nel 2002, era stato investito da un veicolo rimasto non identificato e aveva riportato gravi lesioni. La domanda era stata respinta nei gradi di merito e il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza n. 5719/2022. Il soccombente ha quindi proposto due iniziative: un primo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel ritenere non riportato nel ricorso il giudizio del consulente tecnico sul nesso causale, nonostante la consulenza medico-legale fosse stata allegata al fascicolo; e un secondo ricorso, successivo, con cui ha cercato di impugnare sia l’ordinanza del 2022 sia la successiva proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., deducendo ancora un errore di fatto e l’omessa considerazione della CTU, che secondo lui era stata richiamata con sufficiente specificità. La controparte ha resistito chiedendo la reiezione e l’adozione dell’esito processuale conseguente alla mancata richiesta di decisione nel termine previsto dopo la proposta accelerata.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione originato dal primo ricorso per revocazione, perché dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata il ricorrente non aveva chiesto la decisione nel termine di legge, con conseguente rinuncia implicita al ricorso e pronuncia di estinzione ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo ricorso, rilevando da un lato che il potere di impugnare l’ordinanza del 2022 era già stato consumato e che il nuovo atto era anche tardivo rispetto sia al termine di sessanta giorni dalla prima impugnazione sia al termine lungo ex art. 327 c.p.c.; dall’altro, che la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non ha natura decisoria e non è autonomamente impugnabile. Sono state liquidate le spese a carico del ricorrente per entrambi i ricorsi. La Corte ha escluso, per il primo ricorso estinto, l’ulteriore contributo unificato, mentre lo ha ritenuto dovuto per il secondo, dichiarato inammissibile, salvo le verifiche sull’effettiva debenza o su eventuali esenzioni.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione dell’ordinanza di cassazione per errore di fatto è lo strumento invocato, ma nel caso del primo ricorso il giudizio si è estinto per mancata richiesta di decisione dopo la proposta accelerata; nel secondo ricorso la revocazione non è stata ritenuta ammissibile per consumazione del potere di impugnazione e tardività.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non ha natura decisoria, non vincola il collegio e non è autonomamente impugnabile; la mancata richiesta di decisione nel termine comporta rinuncia al ricorso e può condurre all’estinzione.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Se il ricorrente non chiede la decisione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato, con conseguente estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione deve pronunciarsi l’estinzione con le conseguenze sulle spese.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi riuniti sono stati trattati unitariamente.

  • art. 375, comma 1, c.p.c.

    L’istanza di trattazione in pubblica udienza è stata disattesa per mancanza dei presupposti.

  • art. 327 c.p.c.

    Il secondo ricorso è stato ritenuto comunque tardivo anche rispetto al termine lungo per impugnare.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Per il ricorso dichiarato inammissibile è stato affermato il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, subordinatamente alla debenza del contributo iniziale e alle eventuali esenzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione collegiale resa all’esito del procedimento accelerato riguarda il ricorso e non la legittimità della proposta.

Massime di principio

  • La mancata richiesta di decisione nel termine previsto dopo la comunicazione della proposta di definizione accelerata comporta rinuncia al ricorso e determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
  • La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. non ha autonoma natura decisoria ed è priva di impugnabilità, poiché non definisce il procedimento né vincola il collegio.
  • Il potere di impugnazione si consuma con la proposizione del primo atto di impugnazione; un successivo ricorso modificativo, integrativo o sostitutivo è inammissibile se proposto oltre i termini di legge.
  • La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per superare preclusioni processuali già maturate o per rimettere in discussione una precedente impugnazione tardiva o consumata.
  • L’istanza di discussione in pubblica udienza può essere respinta quando non ricorrono i presupposti processuali previsti per la trattazione camerale o per la rimessione alla pubblica udienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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