Cassazione Penale, Sentenza n. 1514/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi motivazionali e la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una precedente condanna (sentenza n. 2489/2018 del Tribunale di Roma) per lo stesso fatto distrattivo relativo al complesso immobiliare "Condominio Alpinisti" trasferito alla Alpinisti Residence s.r.l. tramite scissione parziale; deduceva pertanto una preclusione del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui l'identità del fatto ai fini del giudicato richiede coincidenza di tempo, luogo e persone: plurime alienazioni di immobili distinti costituiscono fatti autonomi anche se riconducibili al medesimo dissesto fallimentare, e l'art. 219 I. fall. unifica i fatti solo ai fini del trattamento sanzionatorio senza impedire la perseguibilità di singoli fatti diversi. Ha inoltre confermato l'applicabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 219, primo comma) e calcolato il termine di prescrizione in relazione alle sospensioni indicate, fissandolo al 10/05/2024. Per effetto del rigetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Ha imposto i limiti formali del ricorso per cassazione, indicando che il ricorso è stato presentato nei limiti previsti da tale disposizione.
Richiamata dal ricorrente in ordine a presunti vizi motivazionali della motivazione della Corte territoriale; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che non sussistesse identità di fatto tale da far valere la preclusione invocata.
art. 219 legge fallimentare (I. fall.)
citato: primo e secondo comma, n. 1
L'art. 219 opera come aggravante di tipo speciale e può unificare i plurimi episodi di bancarotta ai fini del trattamento sanzionatorio (aumento massimo di un terzo), ma non esclude l'autonomia ontologica dei singoli fatti né impedisce la perseguibilità penale di fatti diversi relativi allo stesso fallimento.
Utilizzato per il calcolo del termine di prescrizione tenendo conto dell'aggravante speciale; la Corte ha applicato le regole di computo previste dall'art. 157, comma secondo.
Richiamato in relazione al calcolo del termine di prescrizione e alle relative conseguenze temporali.
Ai sensi di questa norma la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende determinato in euro 3.000,00.
Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011 (Loy)
Giurisprudenza richiamata per affermare che, nel fallimento, i singoli episodi di bancarotta mantengono autonomia e che l'art. 219 unifica solo ai fini del trattamento sanzionatorio; ne consegue che il giudicato su un fatto non preclude la perseguibilità di altro fatto distinto.
Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022 (Laudani)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'identità del fatto richiede coincidenza di condizioni di tempo, luogo e persone; fatti distinti nello spazio e nel tempo costituiscono fatti diversi anche se integrano lo stesso reato astratto.
Massime di principio
- L'identità del fatto, ai fini dell'impedimento del giudicato, esige coincidenza di tempo, luogo e persone: atti successivi o su beni diversi possono essere autonomi anche se violano la stessa norma penale.
- Nel reato fallimentare le pluralità di atti distrattivi nell'ambito dello stesso fallimento restano di regola fatti autonomi; l'art. 219 I. fall. incide sul trattamento sanzionatorio ma non estingue la punibilità di singoli fatti diversi.
- La sussistenza di una precedente condanna per un atto distrattivo non impedisce automaticamente il processo o la condanna per altro atto distrattivo se differente per tempo, luogo o destinatari delle attribuzioni.
- Per la prescrizione occorre calcolare i termini applicando le norme del codice penale tenendo conto delle aggravanti speciali e delle eventuali sospensioni (es. astensioni/periodi indicati), che sospendono il decorso e prolungano il termine.
- In sede di cassazione le questioni di identità del fatto e di preclusione del giudicato richiedono una valutazione puntuale delle condotte materiali, degli immobili o beni coinvolti e dei destinatari delle attribuzioni; la mera connessione economica o funzionale non è sufficiente a ritenere il fatto unico.
- Se il ricorso è rigettato il giudice della cassazione può condannare alle spese processuali e determinare somme da versare alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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