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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10428/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo nullità in relazione alla sua responsabilità e al trattamento sanzionatorio per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della Strada, relativo a fatti commessi il 23/12/2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, alla data del 23/12/2020, era spirato il termine massimo di prescrizione (cinque anni) relativo al reato contestato, ossia una causa estintiva sopravvenuta successivamente alla sentenza impugnata. Non ricorrendo i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito (non risultando dagli atti l'evidente insussistenza del fatto), la Corte ha dichiarato la causa di non punibilità e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada

    Norma che disciplina la fattispecie contestata (guida in stato di ebbrezza con determinati limiti). Nel provvedimento è richiamata come titolo di reato oggetto del giudizio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata; tuttavia prevede che la Corte non pronunci assoluzioni di merito se non sia evidente l'insussistenza del fatto dagli atti.

  • prescrizione (termine massimo indicato nel provvedimento)

    termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque

    La Corte ha ritenuto che per il reato contestato il termine massimo di prescrizione fosse di cinque anni e che tale termine fosse spirato il 23/12/2020, determinando l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se, dopo una sentenza impugnata, interviene una causa estintiva (es. prescrizione) la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiararla ai sensi dell'art. 129 c.p.p., annullando la sentenza senza rinvio.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione è distinta dall'assoluzione di merito: la Corte non può assolvere se non risulta in modo palese dagli atti che il fatto non sussiste.
  • È essenziale calcolare con precisione i termini di prescrizione e verificare se maturino durante il corso dei gradi di giudizio, perché l'intervenuta prescrizione può determinare annullamento senza rinvio anche se la sentenza impugnata è sfavorevole all'imputato.
  • La rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità sopravvenute tutela il principio di legalità e può essere invocata anche se la parte non la deduce espressamente in ricorso in Cassazione.
  • L'estinzione del reato per prescrizione estingue la responsabilità penale, ma non necessariamente le eventuali conseguenze civili o amministrative salvo diversa disposizione o autonoma pronuncia.

Testo integrale

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