Cassazione Penale, Sentenza n. 24886/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 157 cod. pen.: la Corte d'appello non avrebbe rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, avendo illegittimamente aumentato il termine prescrizionale assumendo l'esistenza della recidiva "reiterata" mentre la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la sola recidiva semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha osservato che il Tribunale aveva riqualificato la recidiva come semplice, perciò non era legittimo l'aumento del termine prescrizionale operato dalla Corte d'appello sulla base della recidiva reiterata. Tenuto conto delle sospensioni procedurali, il termine prescrizionale del reato di evasione commesso il 20/10/2013 si è perfezionato il 21/04/2022, prima della deliberazione della sentenza impugnata (25/05/2022). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte chiarisce che il computo del termine prescrizionale deve tener conto della qualificazione effettiva della recidiva operata in sentenza: l'aumento del termine previsto per la recidiva reiterata non può essere applicato se la recidiva è stata riqualificata come semplice.
Usato per determinare il termine massimo della pena da cui dipende il termine prescrizionale; qui concorre al calcolo del termine complessivo che ha portato all'estinzione del reato.
Riguarda la recidiva reiterata: la sentenza evidenzia che la contestazione originaria ai sensi di tale norma non poteva, nel computo della prescrizione, prevalere quando il giudice di primo grado ha ritenuto la recidiva semplice.
La Corte osserva che, ai fini del computo della prescrizione, non si opera un 'bilanciamento' tra circostanze di cui all'art. 69 e il tempo necessario a prescrivere; il calcolo tiene conto direttamente delle circostanze ad effetto speciale previste dall'art. 157.
art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Comma 1: impone la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione quando il termine è maturato (applicata in questo caso). Comma 2: prevista l'ipotesi di assoluzione per manifesta infondatezza, non ravvisata negli atti, perciò esclusa la pronuncia assolutoria alternativa.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per precisare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta (rilevante soltanto sul procedimento di trattazione, non sul merito della prescrizione).
Massime di principio
- Il termine prescrizionale va calcolato sulla base della qualificazione effettiva del reato e delle circostanze riconosciute nella sentenza di merito: se il reato viene riqualificato in senso meno aggravante, non si possono applicare aumenti del termine basati sulla qualificazione originaria.
- Le sospensioni del corso della prescrizione (es. rinvii per legittimo impedimento del difensore, adesioni all'astensione) si computano e possono far maturare la prescrizione prima della pronuncia definitiva.
- Quando il termine prescrizionale si è perfezionato prima della deliberazione della sentenza impugnata, il giudice della cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., salvo casi di manifesta infondatezza che giustifichino un'assoluzione.
- Non è lecito, in sede di calcolo della prescrizione, 'bilanciare' le circostanze generiche dell'art. 69 con il tempo necessario a prescrivere: si deve applicare il meccanismo previsto dall'art. 157 e relativi commi per il calcolo degli aumenti di termine.
- In appello il giudice non può arroccarsi su una qualificazione più grave non supportata dalla sentenza di primo grado quando quest'ultima abbia adottato una qualificazione diversa che incide sul computo della prescrizione.
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