Cassazione Penale, Ordinanza n. 13798/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non rientra tra i motivi deducibili contro la sentenza emessa in concordato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Deduceva violazione di legge sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato il fatto contestato e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel rito del concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni già oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Il motivo proposto è stato ritenuto estraneo ai motivi consentiti avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza resa in concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando l'impugnazione non propone motivi deducibili.
Nel concordato in appello non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
Il giudice di legittimità richiama il limite oggettivo del sindacato sulla sentenza emessa ex art. 599-bis, in relazione ai motivi rinunciati in appello e alla pena concordata.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma introduttiva del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2017.
È la base normativa del reato per il quale l'imputato era stato condannato; il testo non specifica oltre l'articolo esatto.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un oggetto limitato: sono deducibili solo vizi relativi alla validità del concordato, al consenso del pubblico ministero o alla divergenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è ammissibile, in sede di legittimità, introdurre questioni che erano state oggetto di motivi di appello rinunciati per effetto dell'accordo sulla pena.
- Nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere fatte valere in cassazione la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o mere doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo che incidano su profili consentiti dall'impugnazione.
- Quando il motivo di ricorso esula dai limiti oggettivi di impugnazione stabiliti per il concordato in appello, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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