Cassazione Penale, Ordinanza n. 09556/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Poiché non emergono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella causa di inammissibilità, applica anche l'art. 616 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa in appello all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., censurando un asserito vizio di motivazione: da un lato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro la ritenuta eccessività dell'entità della pena applicata. La Corte rileva però che, in presenza di sentenza emanata a seguito di concordato sulla pena, i motivi proponibili in cassazione sono soltanto quelli relativi a eventuali vizi che incidano sulla volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e sull'applicazione di una pena illegale; le doglianze formulate non rientrano in tali ambiti.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è censurabile in cassazione solo per vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale.
Il ricorso inammissibile nei casi indicati può essere dichiarato senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Norma incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento in appello.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa all'esito del concordato in appello sono proponibili in cassazione soltanto censure che attengano alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione e alla legalità della pena.
- Doglianze sulla motivazione relativa a circostanze attenuanti o alla quantificazione della pena non sono ammissibili quando la decisione derivi da patteggiamento in appello, salvo che si denunci l'illegalità della pena o la difformità rispetto all'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La pena applicata all'esito del concordato può essere sindacata in cassazione solo se illegale, non per mere contestazioni di merito sulla sua congruità.
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