Cassazione Penale, Sentenza n. 10142/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania dell'8/7/2022 che, su eccezione della difesa, aveva dichiarato la nullità degli atti e disposto la restituzione del fascicolo al PM perché lo trasmettesse al GIP per la fissazione dell'udienza preliminare. Il PM ha dedotto che il provvedimento fosse "atto abnorme", poiché il reato contestato (art. 590-bis c.p.) rientra tra quelli per cui la legge prevede la citazione diretta a giudizio (art. 550, comma 2, lett. e-bis c.p.p.), pertanto il PM aveva legittimamente esercitato l'azione mediante decreto di citazione a giudizio e non poteva essere disposta restituzione per rinvio a GIP.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha ritenuto che il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) rientri nella elencazione di cui all'art. 550, comma 2, lett. e-bis c.p.p., quindi l'esercizio dell'azione penale mediante decreto di citazione diretta era corretto. L'ordinanza impugnata è stata qualificata come "atto abnorme" perché ha imposto una regressione processuale irreparabile (stallo), determinando un esercizio del potere giudiziario in difformità dal modello legale. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per il prosieguo.
Norme richiamate
Riconosciuto come il reato contestato (lesioni personali stradali gravi o gravissime). La Corte conferma che tale norma rientra nella fattispecie per cui si procede con citazione diretta a giudizio.
art. 550 comma 2 cod. proc. pen. (lett. e-bis)
Interpretata come norma che inserisce l'art. 590-bis nell'elenco dei reati per i quali la procedura corretta è la citazione diretta a giudizio; da ciò deriva l'illegittimità della restituzione degli atti al PM per richiesta di rinvio a giudizio.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Citato in riferimento ai vizi tassativamente elencati per l'impugnazione; la sentenza ricorda che l'istituto dell'abnormità non coincide con i vizi elencati dall'art. 606, ma rappresenta una categoria giurisprudenziale attraverso cui la Cassazione può intervenire.
Richiamato per chiarire che il conflitto di competenza tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento non è risolutivo quando il provvedimento ha già determinato una regressione processuale incompatibile con la ripresa del corretto esercizio dell'azione penale.
Sez. U, sent. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Richiamata per definire la nozione di "abnormità": vizio che consiste nello sviamento della funzione giurisdizionale, esercizio di potere in difformità dal modello legale; distinzione tra abnormità strutturale e funzionale.
Sez. U, sent. n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini)
Richiamata come precedente che ha ritenuto abnorme l'ordinanza del GUP che, sbagliando nel ritenere applicabile la citazione diretta, disponeva la restituzione degli atti al PM; conferma la possibilità di cassazione per abnormità quando il provvedimento impone al PM attività "contra legem" causando regressione/stasi.
Massime di principio
- Se il reato è espressamente incluso nell'art. 550, comma 2 (es. lett. e-bis), l'esercizio dell'azione penale mediante decreto di citazione diretta è procedura corretta: il giudice non può trasformare d'ufficio il percorso processuale disponendo la restituzione per rinvio a GIP.
- Un provvedimento giudiziario che comporti una regressione processuale irreparabile o imponga al PM di compiere atti "contra legem" può essere qualificato come "atto abnorme" e impugnato in Cassazione, anche se non rientra nei vizi elencati dall'art. 606 c.p.p.
- Distinguere tra abnormità strutturale (esercizio di un potere non attribuito) e abnormità funzionale (provvedimento che crea stasi o impedisce il proseguimento del procedimento): entrambe possono giustificare l'intervento della Corte di legittimità quando l'atto è radicalmente incompatibile col sistema processuale.
- Quando è stata disposta la restituzione degli atti in presenza di un decreto di citazione correttamente emesso, non è possibile semplicemente reiterare il medesimo decreto né convertire legittimamente il modo di esercizio dell'azione penale; il rimedio è l'annullamento dell'atto abnorme da parte della Cassazione.
- Il ricorso per cassazione per abnormità è uno strumento utile per evitare che errori del giudice determinino una stasi processuale irreversibile; tuttavia va usato in presenza di provvedimenti che si discostano nettamente dal modello legale, non per mere questioni interpretative o vizi formali minori.
- In situazioni analoghe, la difesa e il PM devono valutare la qualificazione del provvedimento (atto viziato vs atto abnorme) perché la scelta dell'impugnazione inciderebbe sulle possibilità di ripristino del corretto corso del procedimento.
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