Cassazione Civile, Ordinanza n. 04801/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due delibere del consiglio di amministrazione di una cooperativa edilizia che avevano escluso una socia per asseriti inadempimenti, consistenti nella realizzazione di opere abusive nell'alloggio temporaneamente assegnato, nella sospensione dei versamenti della quota sociale e delle rate di preammortamento del mutuo gravante sui soci. Dopo il rigetto delle domande nei primi gradi e il rigetto dell'appello, la socia ha promosso revocazione sostenendo, da un lato, che la cooperativa avesse dolosamente occultato circostanze incidenti sulla rappresentanza processuale del commissario governativo nominato per la gestione delle irregolarità contabili e, dall'altro, che vi fossero errori di fatto circa la successione delle delibere societarie, la sua riammissione come socia, l'avvenuto pagamento della quota e l'insussistenza della gravità delle opere abusive. Avverso la sentenza che aveva rigettato la revocazione, la ricorrente per cassazione ha articolato tre motivi: il primo, dedotto come violazione di norme sostanziali e processuali, denunciava il preteso occultamento della causa di scioglimento della cooperativa e il conseguente difetto originario di rappresentanza e legittimazione del commissario governativo al momento del rilascio della procura alle liti; gli altri due, fondati su asseriti errori revocatori, censuravano il mancato rilievo della delibera di riammissione del 2 maggio 2015 e l'erronea persistenza degli inadempimenti posti a base dell'esclusione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per novità della questione sullo scioglimento di diritto della cooperativa, non emergente dalla sentenza impugnata né adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito; ha poi dichiarato inammissibili i secondi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di merito, la quale aveva escluso la ricorrenza di veri errori di fatto revocatori e aveva qualificato le doglianze come mere contestazioni valutative delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo introducesse una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non dimostrata come tempestivamente dedotta nei gradi di merito; ha inoltre rilevato che i motivi relativi all'asserito errore revocatorio non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, poiché tendevano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e non la percezione di fatti decisivi incontestabilmente risultanti dagli atti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della parte controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
delimita i casi di revocazione straordinaria; nel caso concreto la Corte esclude che le doglianze dedotte integrino un valido motivo di revocazione, in quanto non si tratta di fatti decisivi oggettivamente errati nella percezione del giudice.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione di inammissibilità.
richiamato dalla Corte d'appello per escludere l'obbligo della cooperativa di comunicare la cessazione del potere rappresentativo del commissario; la Cassazione non entra nel merito per novità della questione.
richiamati dalla ricorrente per sostenere lo scioglimento di diritto della cooperativa per perdita del capitale sociale; la Corte rileva che la questione non emerge dalla sentenza impugnata ed è quindi inammissibile come nuova.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla causa di scioglimento delle cooperative per perdita del capitale; la Corte non ne esamina il merito per novità della censura.
richiamato nei motivi sulla revocazione; la Corte osserva che le doglianze mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove e non un errore di percezione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la cessazione della materia del contendere a seguito della sostituzione della delibera impugnata; la Corte lo cita solo come parte delle doglianze, senza accoglierle.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'esclusione del socio dalla cooperativa; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, perché giudica inammissibili le censure.
richiamato dalla ricorrente per attribuire rilevanza probatoria ai verbali ispettivi; la Corte ritiene comunque che la censura si traduca in critica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, fondando l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non dimostra, in modo autosufficiente, di averla tempestivamente introdotta nei gradi di merito e di indicare l'atto processuale in cui ciò sia avvenuto.
- L'errore revocatorio ex art. 395 c.p.c. presuppone un errore di percezione dei fatti risultanti dagli atti, non già una contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione giuridica compiuta dal giudice di merito.
- Non è configurabile revocazione quando la censura, pur formalmente qualificata come errore di fatto, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o nel riesame di questioni già discusse e decise nei precedenti gradi di giudizio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, le doglianze sono inammissibili perché non idonee a scalfire la base decisoria della pronuncia.
- La deduzione di un preteso difetto originario di rappresentanza processuale o di legittimazione, se fondata su circostanze non emergenti dalla sentenza impugnata, non può essere esaminata in cassazione senza un adeguato ancoraggio agli atti di merito.
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