Cassazione Civile, Ordinanza n. 24958/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da tre decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti di una società poi opposta, relativi a somme dovute a vario titolo a due società creditrici, una delle quali è successivamente fallita. Nel giudizio di opposizione, il tribunale ha ritenuto preliminare la questione dell’opponibilità alla curatela della cessione del credito tra due società, ha richiamato la vis attractiva del giudice fallimentare e ha revocato i decreti ingiuntivi. In appello, il fallimento ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che la decisione non riguardava solo la competenza, ma anche una questione di legittimazione processuale/validità della costituzione di una parte, sicché l’impugnazione era correttamente proposta con appello e non con regolamento necessario di competenza. La società opposta ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d’appello avesse dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale condizionata di risarcimento danni per euro 90.000, ritenendo erroneamente necessario un appello incidentale tempestivo, nonostante la domanda fosse stata solo assorbita in primo grado e quindi riproponibile ex art. 346 c.p.c. Il ricorso principale censurava dunque l’erronea qualificazione del mezzo di impugnazione; il ricorso incidentale censurava l’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale e, conseguentemente, le statuizioni accessorie su contributo unificato e spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi incidentali. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi affermati, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado non contenesse una decisione esclusivamente sulla competenza, perché aveva anche statuito su una questione di legittimazione processuale autonoma rispetto alla competenza; pertanto l’impugnazione con i mezzi ordinari era corretta. Ha inoltre affermato che la domanda riconvenzionale rimasta assorbita in primo grado non richiedeva un appello incidentale, ma solo la rituale riproposizione ex art. 346 c.p.c..
Norme richiamate
Il regolamento necessario di competenza è il mezzo corretto solo quando la sentenza decida esclusivamente sulla competenza; se la decisione contiene anche statuizioni autonome di merito o di rito non strumentali alla competenza, non opera l’art. 42 c.p.c..
Quando la decisione impugnata non è limitata alla competenza, ma include anche una statuizione autonoma, l’impugnazione va proposta con i mezzi ordinari previsti per quella statuizione.
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che rappresenta un ente può essere sanato con efficacia retroattiva mediante costituzione o ratifica del soggetto effettivamente legittimato.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di impugnazione incidentale, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina della riproposizione delle domande assorbite, non quella dell’impugnazione incidentale condizionata.
L’appello incidentale è necessario per domande o eccezioni già esaminate e rigettate; non per quelle assorbite e non decise nel merito.
Le domande ed eccezioni rimaste assorbite o non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte per evitare la presunzione di rinuncia, senza necessità di appello incidentale.
La riproposizione delle domande assorbite non è soggetta ai termini propri della costituzione dell’appellato per l’appello incidentale; è sufficiente la riproposizione nel primo atto difensivo o comunque non oltre la prima udienza.
La cassazione della statuizione principale travolge anche le statuizioni dipendenti della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Censurata nel ricorso incidentale in relazione all’ulteriore contributo unificato, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Censurati nel ricorso incidentale quanto alla compensazione delle spese, ma la doglianza è rimasta assorbita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per difetto di motivazione sulla compensazione delle spese, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Se una sentenza di primo grado decide non solo sulla competenza, ma anche su una questione autonoma di rito o di merito, l’impugnazione contro entrambe le statuizioni va proposta con i mezzi ordinari e non con il regolamento necessario di competenza.
- Il principio dell’apparenza non può sovvertire la corretta individuazione del mezzo di impugnazione quando la sentenza di primo grado non presenti indici univoci di una decisione esclusiva sulla competenza.
- La domanda o eccezione rimasta assorbita in primo grado non richiede appello incidentale: la parte vittoriosa deve semplicemente riproporla in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., per evitare la presunzione di rinuncia.
- L’appello incidentale è invece necessario per le domande o eccezioni già esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice.
- Il difetto di legittimazione processuale del rappresentante di un ente è sanabile con effetto retroattivo mediante la costituzione o ratifica del soggetto effettivamente legittimato.
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