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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00353/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte aspecifici e ripetitivi di quelli già trattati in appello, in parte manifestamente infondati e in parte non deducibili per difetto di specifica devoluzione nel grado precedente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione e rapina impropria. I motivi dedotti erano quattro: i primi due contestavano l'inesatta qualificazione giuridica dei reati e la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e che mancasse una adeguata giustificazione; il terzo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità in relazione all'estorsione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e, in appello, la richiesta di attenuante comune ex art. 62 n. 4 c.p.; il quarto motivo lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità in relazione alla rapina, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, oltre che sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la diminuzione per lieve entità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'assenza di un danno economico di speciale tenuità; il quarto motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché la questione, proponibile già in appello, non era stata specificamente devoluta né con motivi aggiunti né in sede di conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato come attenuante comune già invocata in appello in relazione all'estorsione; la Corte osserva che la valutazione della lieve entità del danno è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 640 c.p.

    non citato

  • art. 629 c.p.

    non citato

  • sentenza Corte cost. n. 120 del 2023

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità al delitto di estorsione.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 2024

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità al delitto di rapina.

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, perché tali doglianze sono aspecifiche e solo apparenti.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento alternativi rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla motivazione sono inammissibili quando, sotto la loro veste formale, mirano a contestare la persuasività o la completezza della valutazione di merito su attendibilità, credibilità e valenza probatoria degli elementi acquisiti.
  • Il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità presuppone un giudizio di merito sulla concreta offensività del fatto e sul danno prodotto; se la decisione di merito è congruamente motivata e non viziata logicamente o giuridicamente, essa non è sindacabile in cassazione.
  • Una questione suscettibile di essere proposta in appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se non è stata specificamente devoluta al giudice di secondo grado neppure con motivi aggiunti o in sede di conclusioni.
  • Il mancato esercizio d'ufficio del potere-dovere del giudice di appello di applicare attenuanti non integra motivo di ricorso per violazione di legge o difetto di motivazione quando l'imputato non abbia formulato una specifica richiesta in appello, accompagnata da precisi dati di fatto idonei a sostenerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaEstorsioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

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