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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24307/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma. La ricorrente sosteneva di avere diritto a subentrare nell'assegnazione, ai sensi della normativa regionale laziale, dopo il decesso del genitore originario assegnatario e, successivamente, della madre che era subentrata a quest'ultimo. Deduceva di aver continuato a vivere di fatto nell'immobile, nonostante una diversa residenza anagrafica, e contestava il diniego dell'amministrazione, che aveva invece qualificato l'occupazione come sine titulo e le aveva intimato il rilascio. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 12 L.R. Lazio n. 12/1999 per avere escluso il diritto al subentro, sostenendo che dovesse prevalere il dato sostanziale della convivenza effettiva sul dato anagrafico; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al rigetto della domanda; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione delle prove e mancato riconoscimento dell'appartenenza al nucleo familiare; 4) violazione del diritto di difesa per il mancato ammissione della prova testimoniale; 5) ulteriore denuncia di motivazione apparente e di errori sulla prova orale. Roma Capitale ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché la sentenza d'appello era sorretta da rationes decidendi autonome e non tutte specificamente censurate; inoltre ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina regionale sull'ERP, che riserva il subentro ai componenti del nucleo familiare originario o a quelli entrati mediante formale ampliamento autorizzato. La Corte ha valorizzato il dato che la ricorrente non aveva dimostrato di essere componente del nucleo dell'originario assegnatario, né dell'assegnataria subentrata, e che la madre aveva dichiarato di essere unica componente del proprio nucleo al momento della voltura, senza prova di una richiesta formale di ampliamento. Ha quindi confermato la legittimità del diniego del subentro e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 L.R. Lazio n. 12/1999

    il subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP è riconosciuto ai componenti del nucleo familiare originario o a quelli inseriti mediante formale ampliamento; non è configurabile un diritto automatico al subentro sulla base della sola convivenza di fatto

  • art. 11, comma 5, L.R. Lazio n. 12/1999

    i requisiti soggettivi per l'assegnazione vanno verificati secondo i criteri fissati dalla legge regionale, con rilievo del dato formale e documentale previsto dalla disciplina di settore

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    il ricorso deve contenere una esposizione completa dei fatti di causa; una narrazione deficitaria impedisce il controllo sulla vicenda processuale e sulle posizioni delle parti

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione effettiva della decisione, non una mera affermazione apodittica

  • art. 2697 c.c.

    la prova dell'appartenenza al nucleo familiare e dei presupposti del subentro incombe su chi lo invoca

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio se la valutazione della corte di merito è coerente e ragionevole

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e alla dedotta mancata ammissione di prova orale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in cassazione se logicamente congrua

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla gestione dell'istruzione probatoria

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'istruzione probatoria

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'istruzione probatoria

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel testo

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia agli atti nei confronti di una parte, accettata, determina l'estinzione del giudizio nei suoi confronti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il titolo non nasce dalla sola convivenza di fatto, ma richiede la prova dei presupposti previsti dalla disciplina speciale, con particolare riguardo all'appartenenza al nucleo familiare rilevante ai sensi della normativa applicabile.
  • Il diritto al subentro è normalmente riservato ai componenti del nucleo familiare dell'originario assegnatario oppure ai soggetti entrati nel nucleo tramite un ampliamento formale e autorizzato; non è configurabile un subentro automatico in favore di soggetti che vantino un mero rapporto affettivo o di coabitazione non formalizzato.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili le altre censure per difetto di interesse.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando il ragionamento decisorio sia individuabile e sorretto da una valutazione non illogica delle risultanze di causa.
  • La deduzione di errori nella valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione, se il giudice di appello ha motivato in modo coerente e non ha omesso di considerare il criterio legale rilevante.
  • In materia di alloggi ERP, il dato anagrafico e la formale richiesta di ampliamento del nucleo familiare assumono rilievo decisivo ove la disciplina di settore li preveda come strumenti di verifica e di autorizzazione dei soggetti legittimati al subentro.

Come è indicizzato

MaterieConformità urbanistica e catastaleProveImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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