Cassazione Civile, Ordinanza n. 08008/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato il suo appello contro l'ordinanza del tribunale di primo grado, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione per motivi umanitari. Nel ricorso per cassazione non sono stati formulati motivi separati come richiesto dall'art. 366 c.p.c.; inoltre, le doglianze non contenevano censure specifiche in diritto contro la sentenza impugnata, ma si limitavano a richiamare in modo astratto i presupposti della protezione umanitaria, sollecitando in sostanza una nuova valutazione del merito e degli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso non era strutturato con motivi distinti e specifici, come richiesto dall'art. 366 c.p.c., e che mirava impropriamente a ottenere una rivalutazione del fatto, senza indicare errori di diritto della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi distinti e specifici; la loro mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
È il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non è articolato in motivi separati e specifici e non individua errori di diritto della decisione impugnata.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione come strumento per ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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