Cassazione Penale, Sentenza n. 21967/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: 1) nullità/situazione di contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla misura della pena: nella motivazione la Corte d'appello aveva indicato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione (riduzione di un terzo dalla pena di primo grado), mentre il dispositivo recava anni 2 e mesi 10 di reclusione; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (speciale tenuità del danno), con la dedotta incoerenza della Corte che da un lato valorizzava l'entità dell'evento dannoso e dall'altro riconosceva un contributo del ricorrente "di minore valenza" che, secondo la difesa, avrebbe dovuto giustificare l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In diritto ha stabilito che: (1) il contrasto dispositivo-motivazione non comporta nullità e in generale prevale il dispositivo; si può derogare a tale regola solo se sussiste un errore materiale oggettivamente rilevabile e la motivazione dimostra chiaramente il procedimento seguito per determinare la pena, il che permetterebbe la rettifica ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; nel caso concreto tali condizioni non ricorrevano perché l'indicazione di anni 2 e mesi 10 era contenuta anche nel dispositivo redatto in udienza e la motivazione non manifestava in modo espresso la volontà di applicare le attenuanti nella loro massima estensione; (2) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è conforme all'orientamento consolidato della Corte secondo cui, nel reato di rapina (natura plurioffensiva), non è sufficiente il modesto valore del bene sottratto ma va valutato l'effetto complessivo del pregiudizio, comprese le lesioni o la minaccia alla persona, sicché l'apprezzamento del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità se privo di vizi logico-giuridici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Riguarda la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte interpreta che, nel reato di rapina, questa attenuante può essere esclusa perché va valutata la complessiva offensività (non solo il valore economico del bene sottratto ma anche le conseguenze sulla libertà e integrità della persona).
art. 619 codice di procedura penale
Norma che disciplina la procedura per la correzione di errori materiali del dispositivo; la Corte richiama che la rettifica è possibile solo se l'errore materiale è evidenziabile e coerente con la motivazione.
Riguarda la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; qui la Procura Generale ha trasmesso una requisitoria chiedendo la correzione del dispositivo.
art. 23-bis, DL 149/2020
Norma richiamata in relazione alla comunicazione del dispositivo redatto in udienza; la presenza della pena indicata già nel dispositivo d'udienza è stata elemento considerato dalla Corte per escludere la sussistenza di un errore materiale.
Massime di principio
- Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina automaticamente la nullità della sentenza: prevale in linea di principio il dispositivo, salvo che ricorra un errore materiale evidente che la motivazione consenta di ricostruire in modo univoco e che giustifichi la rettifica secondo le procedure previste.
- Per ritenere che il giudice abbia applicato le attenuanti nella loro massima estensione è necessaria una manifestazione esplicita o argomentazione chiara nella motivazione; la mera indicazione di elementi favorevoli non basta a dedurre automaticamente l'applicazione della misura massima.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) è molto difficilmente riconosciuta per il reato di rapina: il giudice deve valutare la offensività complessiva del fatto (danno patrimoniale e lesione della libertà/integrità della persona), e la valutazione del merito non è facilmente sindacabile in Cassazione se priva di vizi logico-giuridici.
- La Procura Generale può chiedere la correzione del dispositivo quando rilevi incongruenze, ma la Corte di Cassazione valuta la fondatezza di tale richiesta alla luce degli atti, del dispositivo d'udienza e della motivazione; non tutte le richieste di correzione sono accolte.
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