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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28994/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento limitato ai punti relativi alla revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La decisione impugnata aveva confermato le statuizioni già adottate dalla Corte territoriale e mantenuto la condanna alla pena di un anno e un mese di reclusione per un reato continuato ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza del reato continuato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva un punto ormai coperto da giudicato, estraneo ai limiti del giudizio di rinvio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del divieto di reformatio in pejus, ma la doglianza è stata reputata generica e priva di specificità, poiché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il tribunale avesse documentalmente conoscenza delle cause ostative ai benefici; secondo la Corte, per censurare efficacemente tale ratio sarebbe stato necessario dedurre il travisamento degli atti del fascicolo, cosa che non è stata fatta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la questione sulla sussistenza del reato continuato era preclusa perché già definita e quindi coperta da giudicato interno, non essendo ricompresa nell'oggetto del giudizio di rinvio. Quanto al secondo motivo, ha affermato la genericità della censura sul divieto di reformatio in pejus, per difetto di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    è la base normativa del reato oggetto della condanna confermata in sede di rinvio; il testo non sviluppa ulteriormente la portata incriminatrice della disposizione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 625-bis c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non inserito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio l'impugnazione successiva può investire solo i punti devoluti dalla sentenza rescindente; le questioni già coperte da giudicato interno non possono essere nuovamente rimesse in discussione con ricorso per cassazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando sia generico, cioè quando non si confronti in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese.
  • Quando la decisione di rinvio fonda la revoca di benefici sulla mancanza di documentata conoscenza, in primo grado, delle cause ostative, la censura utile deve investire specificamente il travisamento degli atti che avrebbero dimostrato quella conoscenza; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di specificità.
  • Il divieto di reformatio in pejus non può essere dedotto in astratto, ma richiede la dimostrazione concreta che il giudice di rinvio abbia aggravato la posizione dell'imputato oltre i limiti segnati dall'annullamento e dal devolutum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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